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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 85 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'atto di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, con il quale era stato negato il rimborso di 92,01 euro derivante da una liquidazione INPS, utilizzandolo per compensare un asserito debito tributario di 166.824,14 euro. Ha contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del debito, la carenza di motivazione dell'atto, nonché la prescrizione e la decadenza della pretesa erariale. In appello ha inoltre sostenuto che le cartelle erano state notificate soltanto al curatore fallimentare e non personalmente a lei, con conseguente mancata conoscenza effettiva della pretesa e impossibilità di considerare validamente interrotta la prescrizione nei suoi confronti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le cartelle fossero state notificate soltanto al curatore fallimentare nel biennio 2000-2001 e che gli enti resistenti non avessero provato quando la contribuente ne avesse avuto piena conoscenza. La pretesa tributaria, divenuta conoscibile dalla contribuente soltanto con l'atto di compensazione notificato il 31 luglio 2014, è stata dichiarata non più esigibile per intervenuta prescrizione. Gli enti appellati sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro per il primo grado e 1.800,00 euro per il secondo grado, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore.

Norme richiamate

  • Art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973

    proposta di transazione e compensazione tra rimborsi spettanti al contribuente e somme iscritte a ruolo

    L'atto di compensazione adottato ai sensi di questa disposizione può essere impugnato quando il contribuente intenda contestare l'esistenza, l'efficacia o l'estinzione del credito tributario posto a compensazione.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    atti impugnabili nel processo tributario

    È impugnabile anche l'iscrizione a ruolo o l'atto collegato alla riscossione quando la sua mancata accettazione comporti la ripresa della procedura coattiva e un pregiudizio concreto per il contribuente.

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

    termine per la proposizione del ricorso

    Il termine per impugnare decorre dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell'atto. Quando l'amministrazione sostiene che il contribuente abbia conosciuto l'atto in una data diversa dalla notifica personale, deve provarne il momento preciso.

  • Art. 93 del codice di procedura civile

    distrazione delle spese a favore del difensore

    Il giudice può disporre che le spese liquidate siano pagate direttamente al difensore che ne abbia fatto richiesta.

  • Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 24638 del 19 ottobre 2017

    La proposta di compensazione ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973 può essere impugnata per contestare l'estinzione o la prescrizione del credito tributario, entro sessanta giorni dalla sua notificazione.

  • Cass. civ., sent. n. 7874 del 17 aprile 2015

    La semplice comunicazione del curatore o l'insinuazione del credito allo stato passivo non dimostrano necessariamente la piena conoscenza dell'atto impositivo da parte del fallito. Occorre la prova della trasmissione della documentazione relativa alla pretesa, come la cartella di pagamento.

  • Cass. civ., sent. n. 5392 del 18 marzo 2016

    Gli atti impositivi relativi a debiti sorti prima del fallimento devono essere notificati sia al curatore sia al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. In mancanza, la pretesa è inefficace nei confronti del fallito e l'atto non diventa definitivo nei suoi confronti.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella o di un atto tributario al solo curatore fallimentare non implica automaticamente la piena conoscenza dell'atto da parte del fallito; l'amministrazione deve dimostrare quando e come il contribuente ne abbia ricevuto effettiva conoscenza.
  • Il contribuente può contestare la prescrizione o l'inesistenza del debito anche impugnando un successivo atto di compensazione o riscossione, purché lo faccia entro il termine decorrente dalla notificazione di tale atto.
  • Quando il contribuente eccepisce di non aver mai ricevuto le cartelle, l'ente impositore o l'agente della riscossione deve fornire una prova concreta della notifica e, se la notifica è avvenuta a un soggetto diverso, della successiva conoscenza effettiva da parte del contribuente.
  • La mera insinuazione di un credito tributario al passivo fallimentare o la comunicazione generica del curatore non sono necessariamente sufficienti a far decorrere il termine per impugnare nei confronti del fallito.
  • Se il credito tributario non è stato validamente notificato o non sono stati compiuti tempestivi atti interruttivi della prescrizione nei confronti del soggetto interessato, il credito può diventare inesigibile e non può essere utilizzato per compensare rimborsi spettanti al contribuente.
  • L'impugnazione di un atto di compensazione consente, nei limiti del giudizio, di contestare anche il credito sottostante quando la sua validità, esigibilità o prescrizione non siano state già definitivamente accertate nei confronti del contribuente.

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