Sentenza del 19/04/2018 n. 261 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in tema di acquisto intracomunitario, realizzato ai fini di una successiva cessione nel territorio di uno Stato membro, nel caso in cui vi sia stata la presentazione non tempestiva dell'elenco riepilogativo da parte del soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro stesso. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Luogo dell'acquisto intracomunitario - Articolo 42 - Acquisto intracomunitario di beni oggetto di una cessione successiva - Articolo 141 - Esenzione - Operazione triangolare - Misure di semplificazione - Articolo 265 - Rettifica dell'elenco riepilogativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava operazioni triangolari intracomunitarie realizzate tra Germania, Austria e Repubblica ceca. La ricorrente acquistava beni da fornitori tedeschi utilizzando il proprio numero IVA austriaco e li rivendeva a un cliente ceco, con spedizione diretta dalla Germania alla Repubblica ceca. Gli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni erano stati presentati tardivamente e, inizialmente, senza indicare che si trattava di operazioni triangolari. L'amministrazione austriaca riteneva quindi non applicabile il regime di semplificazione e assoggettava gli acquisti a IVA in Austria.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la condizione dell'articolo 141, lettera c), della direttiva IVA è soddisfatta quando il soggetto passivo è identificato anche nello Stato membro di partenza dei beni, purché per l'acquisto utilizzi il numero IVA di un altro Stato membro. Ha inoltre dichiarato che la presentazione tardiva dell'elenco riepilogativo non può, da sola, comportare l'applicazione dell'articolo 41 e la tassazione dell'acquisto nello Stato membro del numero IVA utilizzato. Gli obblighi relativi all'elenco sono formalità: se le condizioni sostanziali dell'operazione triangolare risultano provate, il regime di semplificazione resta applicabile. Il diniego è possibile solo in presenza di frode o qualora l'irregolarità impedisca di provare con certezza tali condizioni. La verifica concreta di quest'ultimo profilo è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 141, lettera c)
i beni acquistati [...] siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è identificato ai fini dell'IVA
La condizione va riferita al numero di identificazione IVA concretamente utilizzato per l'acquisto intracomunitario, non a ogni eventuale identificazione IVA posseduta dal soggetto passivo.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 42
L'articolo 41, primo comma, non si applica [...] qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti
La norma esclude la tassazione nello Stato membro che ha attribuito il numero IVA utilizzato quando l'acquisto è destinato a una successiva cessione con inversione contabile e sono stati rispettati gli obblighi informativi previsti.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 265
il soggetto passivo [...] deve menzionare in modo distinto nell'elenco riepilogativo
Gli obblighi di indicazione nell'elenco riepilogativo sono requisiti formali e servono a documentare la corretta tassazione nello Stato membro di destinazione.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 263
Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese
Il termine di presentazione ha natura formale; il suo mancato rispetto non determina automaticamente la perdita del regime sostanziale.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 41
il luogo di un acquisto intracomunitario [...] si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA
La tassazione nello Stato del numero IVA utilizzato opera come regola residuale e non deve applicarsi quando ricorrono le condizioni dell'articolo 42.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 197
L'IVA è dovuta dal destinatario della cessione di beni
Nell'operazione triangolare l'IVA sulla cessione interna nello Stato di destinazione è dovuta dal destinatario finale mediante inversione contabile.
Massime di principio
- Nelle operazioni triangolari intracomunitarie, la presenza di una partita IVA nello Stato di partenza dei beni non esclude automaticamente il regime di semplificazione: conta il numero IVA effettivamente utilizzato per l'acquisto.
- La presentazione tardiva o incompleta dell'elenco riepilogativo costituisce, di regola, un'irregolarità formale e non comporta automaticamente la tassazione dell'acquisto nello Stato del numero IVA utilizzato.
- Il contribuente deve comunque dimostrare le condizioni sostanziali: reale operazione a catena, trasporto diretto, successiva cessione nello Stato di destinazione e applicazione dell'inversione contabile al destinatario finale.
- Gli Stati possono sanzionare il ritardo con ammende o sanzioni proporzionate, ma non possono negare automaticamente il regime agevolato se ciò conduce a una doppia imposizione.
- La perdita del regime può essere giustificata se vi è partecipazione consapevole a una frode oppure se l'irregolarità impedisce di verificare con certezza la sostanza dell'operazione.
- La validità del numero IVA va valutata al momento delle operazioni: non è decisivo che il numero sia ancora valido alla data successiva di presentazione dell'elenco riepilogativo.
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