Sentenza del 19/04/2018 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Avellino
N. 61/2018 IVA - CREDITO - COMPENSAZIONE - TERMINI - Violazione - Conseguenze - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittima la compensazione effettuata prima della scadenza temporale prevista dall'art. 10 del D.L. 78/2009. La violazione è stata considerata di natura formale e la conseguenza individuata consiste nell'applicazione degli interessi moratori, oltre agli eventuali effetti sanzionatori previsti dalla disciplina applicabile, senza disconoscere automaticamente la spettanza sostanziale del credito IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la compensazione di un credito IVA effettuata prima del sedicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o, per il credito IVA trimestrale, dell'istanza di compensazione. Ai sensi dell'art. 10 del D.L. 78/2009, il credito può essere utilizzato in compensazione soltanto dopo tale termine. L'utilizzo anticipato è stato qualificato come violazione formale, con conseguente applicazione degli interessi moratori, senza che ciò comporti necessariamente l'inesistenza del credito.
Norme richiamate
Art. 10 del D.L. 78/2009
Il credito IVA può essere compensato soltanto dopo il sedicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o dell'istanza di compensazione per il credito IVA trimestrale.
La norma introduce un termine dilatorio per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. Il credito è utilizzabile solo dopo il decorso del termine previsto, anche se sostanzialmente esistente.
Art. 13 del D.lgs. 471/1997
Richiamato quale riferimento per le conseguenze sanzionatorie degli omessi o insufficienti versamenti e delle irregolarità connesse all'utilizzo del credito in compensazione.
Art. 2409-bis c.c.
Indicato tra i riferimenti normativi, ma dal contenuto riportato non emerge una specifica applicazione nella decisione alla disciplina della compensazione IVA.
Massime di principio
- La compensazione di un credito IVA non è consentita immediatamente dopo la maturazione o la presentazione della dichiarazione: occorre rispettare il termine temporale previsto dalla legge.
- L'utilizzo anticipato di un credito IVA realmente esistente può costituire una violazione formale o temporale, senza trasformare automaticamente il credito in inesistente o indebito.
- In caso di compensazione tardivamente autorizzata, l'Amministrazione può richiedere gli interessi moratori e applicare le sanzioni previste dalla normativa, secondo la qualificazione concreta della violazione.
- Prima di compensare un credito IVA è necessario verificare il tipo di credito, annuale o trimestrale, la data di presentazione della dichiarazione o dell'istanza e il decorso del sedicesimo giorno successivo.
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