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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Accertamento - Inapplicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento di anni di imposta antecedenti l'entrata in vigore del d.l. n. 78/2009 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: il raddoppio dei termini non può essere applicato agli anni d'imposta anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 78/2009. In mancanza di una specifica disciplina transitoria, i nuovi termini valgono solo per il futuro. L'accertamento relativo ai periodi anteriori, se fondato esclusivamente sul raddoppio dei termini, deve quindi ritenersi tardivo e non applicabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. n. 78/2009 a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma. La censura si fondava sull'assenza di efficacia retroattiva della disposizione e sulla necessità di tutelare il diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso dall'estensione retroattiva dei termini.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2-ter, d.l. n. 78/2009

    La disposizione, introducendo o ampliando il raddoppio dei termini di accertamento, non ha efficacia retroattiva e si applica ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore, salvo una diversa e specifica disciplina transitoria.

  • Principio generale di irretroattività

    Una norma che incide sui termini entro cui l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento non può essere applicata retroattivamente in assenza di un'espressa previsione, soprattutto quando ciò compromette la possibilità del contribuente di difendersi.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto da una norma sopravvenuta non si applica automaticamente ai periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
  • In assenza di disposizioni transitorie chiare, le modifiche peggiorative dei termini di accertamento devono essere interpretate come efficaci solo per il futuro.
  • L'Amministrazione finanziaria non può recuperare retroattivamente periodi ormai soggetti ai termini ordinari facendo leva su una disciplina successiva.
  • Quando l'applicazione retroattiva di una norma fiscale incide sulla possibilità di conservare prove o predisporre una difesa, deve prevalere un'interpretazione rispettosa del diritto di difesa del contribuente.

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