Sentenza del 10/02/2016 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Istanza di rettifica di intestazione catastale - Diniego - Giurisdizione tributaria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego dell'Ufficio alla rettifica dell'intestazione catastale di alcuni fondi rustici iscritti al Nuovo Catasto Terreni, chiedendo la cancellazione delle indicazioni "livellario" e "Comune di Altamura concedente". Sosteneva che si trattasse di una mera correzione di un errore catastale e non di una controversia sulla proprietà, ritenendo quindi competente la giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La Commissione ha invece rilevato che la richiesta presupponeva l'accertamento della natura e dell'estinzione del diritto di livello e, quindi, di un diritto reale di godimento e del rapporto tra concedente e livellario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria. È stato stabilito che il livellario non è proprietario del fondo sin dall'origine: la proprietà rimane al concedente fino all'eventuale affrancazione del canone. La controversia, incidendo sull'accertamento della proprietà o di altro diritto reale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La giurisdizione tributaria, pur comprendendo le controversie catastali con rilevanza tributaria, non si estende all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali quando la controversia richiede di definire il rapporto sostanziale tra concedente e livellario.
Artt. 24 e 32, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La costituzione tardiva della parte resistente comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, ma non impedisce di contestare i fatti e le norme invocate dalla controparte né di produrre documenti nei limiti previsti.
Diritto di livello e disciplina dell'enfiteusi
Il livello è stato qualificato come diritto reale di godimento su fondo altrui, assimilato all'enfiteusi. Il livellario ha il godimento del bene, mentre la proprietà resta al concedente fino all'affrancazione del canone.
Massime di principio
- Una richiesta di rettifica catastale è di competenza tributaria solo quando riguarda un errore meramente tecnico o un profilo catastale con autonoma rilevanza fiscale; non lo è quando richiede di stabilire chi sia il proprietario o titolare di un diritto reale.
- Quando la cancellazione di una qualifica catastale come "livellario" o "concedente" presuppone l'accertamento dell'esistenza, dell'estinzione o della trasformazione di un diritto di livello, la controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
- Il livellario non deve essere considerato automaticamente proprietario del fondo: la proprietà resta, in linea generale, al concedente fino all'eventuale affrancazione, salvo diverso accertamento del rapporto giuridico.
- Il giudice tributario non può utilizzare una controversia catastale come strumento indiretto per accertare diritti dominicali o altri diritti reali, anche se l'origine della controversia è un'annotazione catastale.
- La costituzione tardiva dell'Amministrazione nel processo tributario non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso: produce principalmente decadenze processuali sulle difese non rilevabili d'ufficio, lasciando comunque possibile la contestazione della pretesa nei limiti consentiti.
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