Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21045/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione, in relazione a circa 450 grammi di marijuana. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del diritto di difesa, sostenendo che nel periodo 10-12 luglio 2024 era stata proclamata l'astensione dalle udienze da parte dell'Unione delle Camere Penali e che il difensore aveva depositato dichiarazione di adesione, sicché il procedimento avrebbe dovuto essere rinviato. Con il secondo motivo ha denunciato erronea valutazione delle prove, lamentando che la Corte territoriale avesse assolto il coimputato ma non lui, pur a fronte di una medesima situazione di fatto, e chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, osservando che, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale nel procedimento camerale, l'adesione del difensore all'astensione collettiva non impone il rinvio dell'udienza e non integra violazione del diritto di difesa. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la censura meramente rivalutativa e quindi non proponibile in sede di legittimità, rilevando altresì che la Corte di appello aveva reso una motivazione congrua, fondata su emergenze oggettive e non illogica, avendo attribuito la detenzione dello stupefacente al solo ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    individua il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione, qui riferito a marijuana in quantità di circa 450 grammi.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va esclusa quando questa sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067

    nel procedimento di appello trattato in udienza camerale non partecipata, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non obbliga il giudice a rinviare il procedimento se non vi è tempestiva richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di appello trattato in udienza camerale non partecipata, l'adesione del difensore all'astensione collettiva proclamata dagli organismi di categoria non determina di per sé l'obbligo di rinvio, se non sia stata tempestivamente richiesta la discussione orale.
  • La dedotta violazione del diritto di difesa non sussiste quando la disciplina processuale applicabile non attribuisce alla parte il diritto di partecipare all'udienza camerale e la scelta difensiva di aderire all'astensione non incide sulla regolare trattazione del procedimento.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio e in una diversa lettura delle emergenze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, fondata su elementi oggettivi e non manifestamente illogica, anche se il giudice abbia pervenuto a esiti diversi nei confronti di coimputati, purché la diversa conclusione sia sorretta da specifiche risultanze probatorie.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che non sia esclusa la colpa del ricorrente, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.