Sentenza n. 462/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1223 del 2025: del provvedimento di annullamento in autotutela di cui alla disposizione INPS- Sede di Salerno n. 720000-25-0131 del 16 luglio 2025 impugnato, nonché di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso, collegato, con ogni conseguente statuizione anche in ordine all'obbligo di restituzione degli importi conguagliati; quanto al ricorso n. 1224 del 2025: del provvedimento di rigetto dell'INPS di Salerno prot. 720090225846 del 17 giugno 2025, nonché di ogni altro atto ad esso comunque presupposto, connesso, collegato, con ogni conseguente statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione alla CIGO e provvedimento di rigetto di una successiva domanda di CIGO, entrambi motivati dall’asserito omesso invio della comunicazione alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative individuate dal d.m. 102/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato due provvedimenti dell’INPS: il primo annullava in autotutela l’autorizzazione alla CIGO già concessa per un precedente periodo, imponendo anche la restituzione degli importi eventualmente conguagliati; il secondo respingeva una successiva domanda di CIGO. Entrambi gli atti erano fondati sull’assunto che la comunicazione preventiva prevista dall’art. 14 d.lgs. 148/2015 fosse stata inviata soltanto a Fesica-CONFSAL e Conflavoro PMI, organizzazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda, ma non ricomprese tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative individuate dal d.m. 7 settembre 2020, n. 102. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14 d.lgs. 148/2015 e l’eccesso di potere, sostenendo che le organizzazioni destinatarie della comunicazione possedessero i requisiti di rappresentatività e che, comunque, la comunicazione alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato fosse sufficiente. Ha inoltre contestato il collegamento automatico operato dall’INPS tra la rappresentatività sindacale e la designazione di rappresentanti nel comitato amministratore previsto dal d.m. 102/2020.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, ha ritenuto illegittima la ricostruzione dell’INPS secondo cui il d.m. 102/2020 avrebbe individuato, con efficacia generale, le sole organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai fini dell’art. 14 d.lgs. 148/2015. Il decreto ministeriale si limita infatti alla nomina del comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee presso l’INPS e non attribuisce, sul piano normativo, la qualifica di organizzazioni maggiormente rappresentative alle organizzazioni i cui rappresentanti siano stati designati nel comitato. La rappresentatività deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi, quali la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, la presenza stabile sul territorio e la consistenza numerica degli iscritti. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’art. 14 d.lgs. 148/2015 non impone la comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali e che la mancata comunicazione ad altre sigle non direttamente interessate alle vicende aziendali non può comportare il diniego della prestazione quando la consultazione sia stata svolta con le organizzazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda e interessate alla tutela dei lavoratori. Poiché l’impresa aveva effettuato la comunicazione preventiva alle uniche organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato, l’obbligo di informazione e consultazione è stato ritenuto assolto. Sono stati quindi annullati sia il provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione già concessa sia il provvedimento di rigetto della successiva domanda di CIGO. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
“Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.”
L’obbligo di informazione e consultazione preventiva non richiede necessariamente la comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali; è sufficiente, nel caso esaminato, la comunicazione alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda e direttamente interessate alla tutela dei lavoratori.
L’annullamento d’ufficio presuppone l’illegittimità del provvedimento originario; non può fondarsi sull’erronea equiparazione tra designazione di rappresentanti in un comitato amministrativo e riconoscimento della maggiore rappresentatività sindacale.
d.m. 7 settembre 2020, n. 102
Il decreto, avente a oggetto la composizione del comitato amministratore della gestione delle prestazioni temporanee presso l’INPS, non attribuisce automaticamente alle organizzazioni i cui rappresentanti sono designati nel comitato la qualifica di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Massime di principio
- La nozione di organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale non può essere desunta automaticamente dalla mera designazione di rappresentanti in un comitato amministrativo; deve essere accertata sulla base di criteri oggettivi quali la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, la presenza stabile sul territorio e la consistenza numerica degli iscritti.
- Ai fini dell’art. 14 d.lgs. 148/2015, l’obbligo di informazione e consultazione preventiva per la richiesta di CIGO può ritenersi assolto mediante la comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato in azienda, direttamente interessate alla tutela dei lavoratori, senza necessità di comunicazione a ogni altra sigla sindacale.
- La mancata comunicazione ad altre organizzazioni sindacali non direttamente coinvolte nelle vicende aziendali non può giustificare il diniego della CIGO quando la procedura di informazione e consultazione sia stata effettivamente svolta con l’organizzazione o le organizzazioni sindacali interessate e la comunicazione abbia consentito il confronto previsto dalla legge.
- L’annullamento d’ufficio di un’autorizzazione alla CIGO non è legittimo quando l’asserita illegittimità del titolo derivi esclusivamente dall’erronea individuazione delle organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione preventiva prevista dall’art. 14 d.lgs. 148/2015.
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