Cassazione Penale, Ordinanza n. 34542/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alessandria, lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità; con il secondo ha contestato la mancata esclusione della recidiva; con il terzo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il quarto la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché si limitava a riproporre censure già disattese in appello senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulla recidiva perché attiene a una valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. Ha reputato il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato e che il giudice non è tenuto a considerare analiticamente ogni singolo elemento dedotto, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Ha infine ritenuto manifestamente infondato anche il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio, essendo la motivazione della Corte territoriale sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, se prive di una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di recidiva è sindacabile in cassazione solo se sia frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica; in presenza di motivazione congrua e ragionata, la decisione è incensurabile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario che siano esaminati singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; ove la motivazione sia sufficiente e coerente, il motivo è infondato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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