Cassazione Penale, Sentenza n. 27644/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale (sinistro del 6/11/2009 con decesso di Sonia Esposito e Mariannina Di Vizia). Hanno proposto due motivi: (1) contestazione dell'esclusione del fenomeno dell'aquaplaning come causa dell'incidente: sostengono che la presenza di rivoli d'acqua e il passaggio da asfalto drenante a non drenante potessero provocare aquaplaning e interrompere il nesso causale attribuito alla conducente; (2) contestazione della determinazione della velocità della Sansone: gli esperti di merito hanno stimato una velocità di circa 80 km/h mediante un "crush test virtuale"; i ricorrenti ritengono tale metodica inattendibile e affermano che non sia stata eseguita la valutazione empirica delle lamiere che sarebbe l'unico mezzo idoneo per risalire alla velocità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere diretti a una rivalutazione del merito (fatti e valutazioni peritali) non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello chiara, coerente e logica: i periti di merito hanno escluso l'aquaplaning sulla base della conformazione della sede stradale (pendenza longitudinale e trasversale, assenza di ristagni d'acqua significativi; il tratto di transizione di asfalto drenante/non drenante era a 280 m dal punto dell'impatto) e hanno ritenuto più probabile il sovrasterzo dovuto all'eccessiva velocità. La metodologia del crush test virtuale è stata ritenuta correttamente applicata e fondata su dati certi (masse, deformazioni, posizioni di quiete, detriti) e verifica software. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, come da dispositivo.
Norme richiamate
La violazione delle prescrizioni di prudenza in relazione alle condizioni meteorologiche e dello stato della carreggiata (velocità non idonea in curva e in discesa su strada bagnata) è ritenuta causa principale della perdita di controllo del veicolo.
Il superamento dei limiti di velocità è richiamato come elemento rilevante ma la Corte sottolinea che, ancor più che il semplice limite numerico, rileva l'idoneità della velocità alle condizioni di marcia (art. 141).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che, non essendovi colpa grave nella proposizione del ricorso in termini di ammissibilità, tuttavia può essere disposta una somma equitativa a titolo di ammenda.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 1, n. 42369/2006)
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito né sostituirsi a essi nella valutazione delle prove: è esclusa la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di nuove ricostruzioni.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del materiale probatorio: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione dei fatti e delle prove sono normalmente inammissibili.
- Per affermare che l'aquaplaning abbia interrotto il nesso causale occorre una valutazione tecnica convincente sulle condizioni del manto stradale (ristagni d'acqua significativi, caratteristiche di drenaggio nel punto esatto dell'impatto) e non deduzioni generiche.
- La contestazione di metodologie peritali (es. crush test virtuale) richiede censure tecniche specifiche e fondate: è insufficiente affermare genericamente l'inattendibilità di un metodo senza dimostrare errori logici o evidenze materiali contrarie.
- Nel valutare responsabilità per sinistri stradali rileva non solo il superamento formale dei limiti di velocità ma soprattutto l'idoneità della velocità alle condizioni di strada e di tempo (art. 141 C.d.S.).
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende e al ristoro delle spese delle parti civili; l'entità dell'ammenda può tener conto dell'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
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