Cassazione Penale, Sentenza n. 18770/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione al fallimento della societa' Famap s.r.l. (poi Pubbli 2000 s.r.l.). L'accusa riteneva che, nella sua qualita' di amministratore della Famap, il ricorrente avesse distratto attrezzature fornite da Space s.r.l. del valore di euro 208.000,00 e due autocarri e avesse sottratto o distrutto le scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e errata applicazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fallimentare; sostenendo che la cessione della societa' del 2 aprile 2009 e il subentro di un nuovo amministratore avrebbero trasferito diritti e obblighi, escludendo la sua responsabilita' o rendendo irrilevante la sua condotta; che la cessione sarebbe stata genuina e non un espediente; che le fatture allegate dimostrerebbero che la societa' era mera intermediaria e che i beni sarebbero stati venduti ai clienti finali; e che la distrazione delle scritture sarebbe al piu' colposa (bancarotta documentale semplice) con conseguente prescrizione; 2) mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 458 c.p.p., ossia la mancata escussione del teste Guzzardi Giovanni, ritenuto conoscitore della crisi societaria e dell'indicazione del cessionario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondate le motivazioni dei giudici di merito: la condotta distrattiva e la distruzione/occlusione delle scritture sono state commesse quando Paterniti era amministratore della Famap, e quindi la successiva cessione non lo esonera dalla responsabilita'. La Corte ha ritenuto infondata la tesi della mera intermediazione sulla base della documentazione disponibile, osservando l'assenza nel patrimonio della societa' fallita sia dei beni sia dell'eventuale corrispettivo; ha condiviso la valutazione che la Pubbli 2000 era stata costituita per coprire la distrazione e che il ricorrente non ha indicato nominativi di eventuali acquirenti. Quanto al reato di bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto provato il dolo sulla base della mancata consegna della documentazione e dell'assenza di elementi probatori a sostegno della tesi della spedizione delle scritture a una banca estera. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello e' stata dichiarata infondata: in Cassazione non e' stata dimostrata l'oggettiva necessita' della prova richiesta né l'esistenza di lacune o illogicita' manifeste nella motivazione di merito. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della bancarotta fraudolenta distrattiva: la Corte ha applicato il principio per cui la responsabilita' penale si radica nella condotta distrattiva posta in essere dall'amministratore al momento dei fatti, senza essere esclusa da successivi atti di cessione della societa'.
Richiamato nel quadro delle norme sulla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha interpretato che la sottrazione o distruzione delle scritture contabili, se finalizzata a coprire distrazioni e a danneggiare i creditori, integra il dolo del reato di bancarotta documentale.
Norma collegata alle fattispecie di bancarotta; la Corte ha valutato la ricorrenza degli elementi strutturali della bancarotta fraudolenta alla luce degli elementi fattuali e probatori raccolti in primo e secondo grado.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha ribadito che la rinnovazione e' misura eccezionale e che in Cassazione la mancata rinnovazione puo' essere censurata solo se e' provata l'oggettiva necessita' dell'incombente istruttorio e l'esistenza di lacune o illogicita' decisive nella motivazione di merito.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La cessione della societa' e il subentro di un nuovo amministratore non esonerano penalmente l'amministratore che abbia commesso fatti distrattivi mentre era in carica: la responsabilita' penale e' personale e relativa alla condotta compiuta nel periodo di amministrazione.
- La prova che i beni siano stati regolarmente trasferiti a terzi o che la societa' fosse solo intermediaria grava su chi allega tale fatto; in Cassazione la produzione di copie documentali e' ammessa con limiti e non puo' essere usata per introdurre nuova prova non valutabile senza riesame del merito.
- La sottrazione o distruzione delle scritture contabili può far presumere il dolo quando sia riferibile a un intento di copertura di distrazioni o di pregiudizio ai creditori; la semplice mancata prova della consegna delle scritture, se accompagnata da altri elementi, e' idonea a sostenere la ricostruzione del dolo.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta documentale semplice (colposa) e' rilevante ai fini della tipizzazione e della prescrizione: per ottenere dichiarazione di colpa (e quindi prescrizione) il ricorrente deve fornire elementi concreti che smentiscano la finalita' dolosa e dimostrino la mera negligenza.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' istituto eccezionale; per ottenerla e poi censurarne la mancata adozione in Cassazione occorre dimostrare l'oggettiva necessita' della prova richiesta e che la sua acquisizione avrebbe potuto evitare lacune o illogicita' nella motivazione.
- Una decisione che condanni un amministratore predecessore e prosciolga il successore non e' necessariamente contraddittoria se il proscioglimento si fonda sul diverso arco temporale dei fatti e sulla non partecipazione del successore alle vicende contestate.
- In sede di legittimita' e' molto difficile introdurre nuovi documenti o fatture a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti a meno che non si dimostri che tali documenti erano effettivamente non disponibili nei gradi di merito e che la loro produzione non richieda un nuovo apprezzamento probatorio.
- L'onere di fornire elementi di riscontro a tesi alternative (ad es. spedizione delle scritture a banca estera) incombe sul difensore quando tali tesi sono decisive per escludere il dolo: affermazioni generiche senza riscontri non sono sufficienti.
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