Cassazione Civile, Sentenza n. 29353/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 32019/21 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno. Hanno dedotto errore di fatto in quanto, a loro avviso, la Corte avrebbe omesso di considerare che nel ricorso per cassazione erano indicati gli atti traslativi della proprietà e che il giuramento decisorio deferito alla controparte (Della Rocca) non era stato prestato; sostenevano quindi che l'ordinanza di inammissibilità fosse fondata su un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano adeguatamente esposto i fatti di causa richiesti per la revocazione (mancata indicazione degli elementi essenziali e della localizzazione degli atti in causa) e che i motivi proposti non dimostrino un errore di fatto 'ictu oculi' idoneo a integrare la revocazione. In particolare, la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno riprodotto né indicato la localizzazione degli atti difensivi necessari per comprendere la domanda, né hanno trascritto la formula del giuramento decisorio, così non confrontandosi con il vero decisum dell'ordinanza impugnata. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti (liquidate in complessivi € 4.500,00 piu' € 200,00 per esborsi, oltre onorari forfetari del 15% e accessori), è stata applicata la sanzione ex art. 96, comma 3 c.p.c. a carico dei ricorrenti per € 2.000,00 e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto. I ricorrenti l'hanno invocata per chiedere la revoca dell'ordinanza di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sia stato provato un errore di fatto incontrovertibile idoneo a giustificare la revocazione.
art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c.
Richiamata in relazione alla revocazione come motivo invocato; la Corte ha valutato che la dedotta impossibilità di esame di allegati o omissioni non costituisce, nei fatti esposti, un errore revocatorio demonstrabile.
art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c.
Stabilisce il principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione (obbligo di riprodurre gli atti necessari e indicarne la localizzazione). La Corte ha applicato tale criterio per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione dei Sollo e ha ritenuto che la revocazione non dimostri un errore di fatto rispetto a tale constatazione.
Disciplina i contenuti della domanda di revocazione; la Corte ha ricordato che la domanda deve indicare il motivo di revocazione e l'esposizione dei fatti, requisito non soddisfatto dai ricorrenti.
art. 360, comma 1, nn. 3), 4), 5) c.p.c.
Norme indicate nei motivi di cassazione originari (vizi di diritto). La Corte ha osservato che le censure proposte nel ricorso per cassazione erano prive di autosufficienza e che la revocazione non può essere usata per contestare l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione stessa alla regola di specificità.
Norma processuale sostanziale relativa al tipo di provvedimento di primo grado (ordinanza); la vicenda originaria riguardava un'ordinanza resa ai sensi di tale articolo e la qualificazione della domanda (rivendicazione vs rilascio).
Richiamato nel contesto processuale come eccezione sollevata in appello; menzionato negli atti di causa ma non decisivo per la revocazione qui proposta.
Prevede la condanna per lite temeraria o per abuso del processo. La Corte ha ritenuto applicabile tale norma e ha condannato i ricorrenti al pagamento di € 2.000,00 alla controricorrente.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato che, in caso di declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. richiede la dimostrazione di un errore di fatto incontrovertibile (ictu oculi). Non è ammessa per contestare valutazioni giuridiche o interpretative della Corte precedentemente rese.
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico (art. 366, comma 1, n. 6): è necessario riprodurre gli atti fondamentali e indicarne la localizzazione nel fascicolo di legittimità; la mancata riproduzione può determinare l'inammissibilità.
- La domanda di revocazione deve contenere l'indicazione del motivo e una precisa esposizione dei fatti (art. 398 e art. 366, comma 1, n. 3). L'omissione di tale esposizione rende la revocazione inammissibile.
- Lamentare errori di fatto che richiedono valutazioni probatorie o ricostruzioni del merito non è efficace in un ricorso per revocazione: bisogna mostrare documenti o circostanze tali da rendere l'errore immediatamente evidente dalle risultanze processuali.
- Se la revocazione appare manifestamente infondata o strumentale si può incorrere nella sanzione ex art. 96 c.p.c. e nella condanna alle spese; è quindi opportuno valutare seriamente la fondatezza dell'impugnazione estreme prima di proporla.
- Se si contesta la mancata prestazione di un giuramento decisorio o l'assenza di un atto probatorio, è necessario indicare con precisione dove nel fascicolo ciò risulta e dimostrare l'inesistenza di quanto sostenuto dalla controparte, non limitandosi ad affermazioni generiche.
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