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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30751/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze, sostenendo che dovesse ravvisarsi un medesimo disegno criminoso. In particolare, chiedeva di unificare: da un lato, una sentenza relativa a rapina, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nel 2009; dall'altro, una sentenza concernente sei furti in appartamento commessi tra febbraio e marzo 2008 in concorso con altri soggetti. A sostegno deduceva anche il proprio stato di tossicodipendenza quale possibile elemento di collegamento tra le condotte. La Corte rileva che le censure erano dirette a contestare la motivazione del giudice di merito/esecuzione, ritenuta invece completa e coerente nell'escludere sia l'eterogeneità delle modalità delle condotte sia la diversa matrice criminale dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché contrastanti con la giurisprudenza consolidata in tema di individuazione della volizione unitaria, e perché l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo puntuale l'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati delle due sentenze richiamate. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di irrilevanza dello stato di tossicodipendenza, anche perché non adeguatamente provato e comunque non sufficiente, da solo, a fondare la continuazione in mancanza degli altri indici sintomatici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    la modifica legislativa del 2006 non attribuisce allo stato di tossicodipendenza un effetto automatico sul riconoscimento della continuazione; esso può rilevare solo come elemento indiziario, se accompagnato dagli ulteriori criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi per tutela della riservatezza.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., occorre accertare in concreto la sussistenza di una volizione unitaria, desumibile da indici sintomatici oggettivi; non basta la mera prospettazione difensiva di un collegamento astratto tra fatti di reato.
  • La diversità delle modalità esecutive, la distanza temporale e l'eterogeneità dei contesti criminali possono legittimamente escludere il medesimo disegno criminoso.
  • Lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente la continuazione: può assumere rilievo solo come possibile fattore di collegamento, ma non sostituisce gli altri elementi necessari per dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una rivalutazione del merito o del fatto, quando la decisione impugnata risulti sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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