Cassazione Penale, Sentenza n. 38361/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la decisione del GIP di Macerata. La ricorrente deduceva l'inefficacia della misura cautelare (custodia in carcere per furto in abitazione in concorso, con aggravanti) per nullità dell'interrogatorio di garanzia svolto in modalità di rogatoria presso il GIP di Roma, in quanto non sarebbero stati trasmessi al giudice incaricato gli atti posti a fondamento della misura cautelare e il difensore non avrebbe avuto tempo materiale per prendere visione degli atti (avviso ricevuto il 14/2/2023 alle 15:16 per interrogatorio fissato il 15/2/2023 alle 9:45).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che la questione della nullità dell'interrogatorio di garanzia per mancata trasmissione degli atti è suscettibile di deduzione in appello cautelare, la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità: quando il provvedimento cautelare contiene una puntuale indicazione della fattispecie concreta, degli elementi di fatto, dei risultati delle indagini e delle fonti probatorie, la mancata trasmissione degli atti al giudice delegato non determina la nullità automatica dell'interrogatorio, perché il giudice delegato è comunque in grado di contestare l'addebito conformemente agli artt. 64 e 65 c.p.p. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Dispositivo che disciplina il sindacato sulle ordinanze del giudice delle indagini preliminari da parte del tribunale del riesame; quadro procedurale dell'impugnazione invocata.
art. 295, comma quinto, c.p.p.
Disposizione che consente al GIP di altra circoscrizione di essere delegato per lo svolgimento di atti (rogatoria); la Corte rileva che la delega non determina automaticamente nullità dell'atto se mancano gli atti trasmessi, purché il provvedimento cautelare sia sufficientemente dettagliato.
Richiedono la chiara contestazione dell'addebito e la specificazione degli elementi di fatto su cui si fonda l'accusa; la Corte ha ritenuto che la presenza di tali indicazioni nel provvedimento cautelare supplisce alla mancanza della trasmissione degli atti al giudice delegato.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o irresponsabili; applicata per sanzionare la ricorrente.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per il principio che l'evidente infondatezza dell'impugnazione può comportare responsabilità della parte nella determinazione delle ragioni di inammissibilità; rafforza la giustificazione della sanzione economica.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6, n. 3422/1997; Sez. 1, n. 24811/2001; Sez. 2, n. 39942/2002)
Orientamento consolidato secondo cui la mancata disponibilità degli atti al giudice delegato per l'interrogatorio di garanzia non determina automaticamente nullità se il provvedimento cautelare contiene una puntuale esposizione dei fatti e delle prove, consentendo la chiara contestazione dell'addebito.
Massime di principio
- La mancata trasmissione degli atti al giudice delegato per un interrogatorio in rogatoria non comporta automaticamente la nullità dell'interrogatorio: conta se il provvedimento cautelare è sufficientemente dettagliato da consentire la contestazione dell'addebito.
- La questione dell'inefficacia della misura cautelare per presunta nullità dell'interrogatorio di garanzia è proponibile in sede di appello cautelare, ma il merito sarà valutato alla luce della documentazione e della giurisprudenza consolidata.
- Se il giudice di altre circoscrizioni è delegato ai sensi dell'art. 295 c.p.p., la difesa deve tempestivamente chiedere la trasmissione degli atti o il rinvio dell'interrogatorio se non ha avuto ragionevole accesso agli atti; l'omissione può indebolire l'eccezione.
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono essere sanzionate con condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza giurisprudenziale prima di proporre ricorso in cassazione.
- In fase preventiva, il difensore dovrebbe documentare e tempestivamente denunciare l'impossibilità di esaminare gli atti per ottenere rinvio o provvedimenti che tutelino il diritto di difesa.
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