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Ordinanza

Ordinanza n. 373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3101/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo alla mancata convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo la necessità di tutela cautelare in relazione alla mancata convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli, convocazione ottenuta anche mediante il previo ricorso al giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. La controversia riguarda il notevole lasso di tempo intercorso tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico, nonché le conseguenze della mancata attivazione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al ricorrente, dopo il suo regolare ingresso in Italia nell’ambito della procedura dei flussi.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da significativi elementi di fondatezza, richiamando la giurisprudenza della Sezione in materia e valorizzando il tempo trascorso tra la disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché l’esecuzione del provvedimento impugnato avrebbe potuto esporre il cittadino straniero, regolarmente entrato in Italia, a una situazione di grave e irreparabile pregiudizio, privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza, a seguito della mancata attivazione del rapporto di lavoro per cause non a lui imputabili e verosimilmente connesse anche ai tempi di definizione del procedimento. Il Collegio ha rilevato, in senso contrario, l’assenza di profili di pericolosità sociale. Ha quindi accolto l’appello cautelare, riformato l’ordinanza del TAR e accolto l’istanza cautelare di primo grado, disponendo la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato con riferimento al giudizio promosso dal ricorrente per ottenere la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Impone la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo l’accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il significativo ritardo dell’amministrazione nella definizione della procedura di ingresso e regolarizzazione lavorativa può costituire un elemento rilevante per ravvisare il fumus boni iuris, soprattutto quando il ritardo si collochi tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
  • Per il cittadino straniero regolarmente entrato in Italia attraverso la procedura dei flussi, la mancata attivazione del rapporto di lavoro per cause non imputabili all’interessato può determinare un pregiudizio grave e irreparabile quando lo lasci privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza sul territorio nazionale.
  • Nella valutazione cautelare relativa alla posizione di uno straniero regolarmente entrato in Italia, l’assenza di profili di pericolosità sociale costituisce un elemento favorevole nel bilanciamento degli interessi, unitamente alla gravità del pregiudizio derivante dalla mancata definizione del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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