Cassazione Penale, Sentenza n. 25350/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno (29/10/2024) che aveva dichiarato estinto per remissione della querela il reato di sequestro di persona e confermato la loro responsabilità per rapina in concorso. Le censure riguardavano: (i) presunte violazioni nel riparto di competenza tra giudice monocratico e collegiale e nella trasmissione degli atti (tempi e modalità) dopo decreto di giudizio immediato; (ii) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e mancata acquisizione di prove sopravvenute (messaggi WhatsApp e nuova escussione della persona offesa); (iii) vizi di motivazione sulla valutazione della responsabilità e sull'esclusione di concorso anomalo o di attenuanti/benefici (artt. 114, 116, 62 n.4 cod. pen.); (iv) mancata concessione di pene sostitutive e errori nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti che avrebbero determinato un errato calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le maggiori censure relative a competenza, validità della contestazione in fatto dell'aggravante, mancata rinnovazione dell'istruttoria, valutazione della responsabilità e rifiuto di attenuanti/pene sostitutive, ritenendole infondate. Tuttavia ha accolto i ricorsi limitatamente al vizio del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee operato nel calcolo della pena in primo grado (errore nel modo di effettuare il bilanciamento e nel calcolo risultante), ritenendo necessario un nuovo esame di merito per chiarire il concreto effetto delle attenuanti/ggravanti sul quantum della pena. Pertanto la decisione è stata annullata/sospesa nei limiti indicati e rinviata per nuovo esame solo sulla questione del calcolo della pena; per il resto la sentenza di merito è stata confermata.
Norme richiamate
art. 456, comma 2, cod. proc. pen.
Il decreto di giudizio immediato deve contenere l'avviso circa la possibilità per l'imputato di richiedere riti alternativi; la mancata richiesta da parte degli imputati costituisce scelta difensiva non censurabile.
art. 33-quinquies cod. proc. pen.
Il superamento del termine previsto per la pronuncia del giudice monocratico sull'attribuzione alla cognizione del collegio non comporta automaticamente nullità degli atti e non ha determinato pregiudizio per i ricorrenti nel caso concreto.
art. 33-septies cod. proc. pen.
Nel giudizio immediato il giudice monocratico non deve rimandare gli atti al pubblico ministero per la ricostituzione della fase (regressione) quando ritenga competente il Tribunale collegiale; la trasmissione al giudice competente avviene senza regressione di fase.
art. 33-nonies cod. proc. pen.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale non rende invalidi gli atti del procedimento né inutilizzabili le prove già acquisite; perciò non era necessaria la ripetizione delle escussioni davanti al collegio.
La facoltà di formulare nuove contestazioni circostanziali compete al Pubblico Ministero, ma la 'contestazione in fatto' può ritenersi rispettata se gli elementi materiali che costituiscono l'aggravante sono chiaramente enunciati nel capo di imputazione.
In caso di percepita modifica dell'imputazione, il Tribunale collegiale ha notificato il verbale e dato agli imputati la possibilità di chiedere riti alternativi; gli imputati non hanno usufruito di tale facoltà, scelta che non ha determinato lesione delle garanzie difensive.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
La prova sopravvenuta può essere acquisita in appello, ma la rinnovazione dell'istruttoria è uno strumento straordinario e può essere rigettata se il giudice di merito ritiene la prova irrilevante o superflua rispetto al già compiuto scrutinio probatorio.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Il giudice può, con alcuni limiti, pronunciarsi su circostanze attenuanti anche d'ufficio; tuttavia la sostituzione della pena detentiva con pene alternative non può essere disposta d'ufficio in appello se non è stata dedotta specificamente nell'atto di impugnazione.
art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.
L'attenuante per l'esiguità del danno può essere disattesa se la gravità complessiva del reato (ad es. rapina con sequestro dimostrativo e offesa plurima) giustifica ritenere che il reato offenda elementi diversi dal mero patrimonio.
Ricostituiscono la fattispecie di rapina in concorso e le relative aggravanti; la sentenza di merito ha valorizzato elementi oggettivi (coincidenti nella dinamica) tali da ritenere il pieno concorso degli imputati.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 95 transitoria)
La disciplina transitoria sulle pene sostitutive non consentiva ai ricorrenti di ottenere la conversione se non era stata richiesta in primo grado e non dedotta puntualmente in appello.
Massime di principio
- La 'contestazione in fatto' è valida se il capo di imputazione descrive sufficientemente gli elementi materiali dell'aggravante, anche senza indicazione formale dell'articolo di legge; in tali casi il diritto di difesa non è automaticamente violato.
- Nel giudizio immediato, l'errata applicazione dei termini per il passaggio tra composizione monocratica e collegiale non comporta automaticamente nullità: la trasmissione al giudice competente può avvenire senza regressione di fase se non è derivato pregiudizio alle difese.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e va accordata solo se la prova nuova è pertinente e capace, verosimilmente, di incidere sulla decisione; la sola sopravvenienza non basta se la prova appare superflua rispetto alla motivazione di merito.
- Le istanze per pene sostitutive o conversioni di pena devono essere formulate in modo specifico e motivato nell'atto di appello; in assenza di tale deduzione formale, il giudice non è tenuto a disporre la sostituzione d'ufficio.
- Nella valutazione delle attenuanti rispetto alle aggravanti il giudice deve effettuare un bilanciamento chiaro e coerente nel testo motivazionale e nel dispositivo: errori nel metodo di calcolo della pena possono determinare annullamento e rinvio per nuovo esame.
- La gravità complessiva del reato (es. rapina con sequestro dimostrativo, lesioni, condotta plurioffensiva) può giustificare la non applicazione di attenuanti basate solo sull'esiguità del danno patrimoniale.
- La presenza di riscontri oggettivi (referti medici, tracce biologiche, dichiarazioni di terzi testimoni) rafforza la valutazione di responsabilità e può rendere irrilevante la produzione tardiva di prove che non alterano il quadro probatorio complessivo.
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