Cassazione Civile, Ordinanza n. 28433/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il calcolo dell’incremento della pensione integrativa collegato ai benefici combattentistici. La lavoratrice/pensionata aveva chiesto che i tre aumenti periodici previsti dall’art. 2 della L. n. 336/1970 fossero determinati sulla retribuzione percepita alla cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che tale fosse il parametro corretto; inoltre contestava che il beneficio potesse essere assorbito o riassorbito negli adeguamenti successivi del trattamento pensionistico minimo. L’ente previdenziale, invece, sosteneva che il beneficio dovesse essere calcolato sulla retribuzione cristallizzata alla data di soppressione del fondo integrativo (1 ottobre 1999), poi eventualmente rivalutata, e che il beneficio fosse invece suscettibile di assorbimento con gli incrementi del trattamento pensionistico, poiché non aveva natura risarcitoria/autonoma ma era una maggiorazione pensionistica. Nel ricorso incidentale la pensionata ha censurato la decisione di merito per avere escluso il parametro dell’ultima retribuzione e per avere applicato il congelamento dell’importo alla data di soppressione del fondo, invocando un’interpretazione letterale e sistematica della disciplina.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’INPS e ha rigettato il ricorso incidentale della pensionata. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il beneficio ex L. n. 336/1970 e la maggiorazione prevista dalla L. n. 140/1985 siano istituti diversi: il primo è un compenso differenziato e personalizzato, collegato alla retribuzione e pensione in godimento, e non è assistito da una previsione espressa di non riassorbibilità; il secondo, invece, è una maggiorazione fissa con espressa esclusione del riassorbimento. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto corretto ancorare il parametro di calcolo alla retribuzione cristallizzata alla data di soppressione del fondo, poiché da quel momento cessano le contribuzioni e la retribuzione successiva non alimenta più il fondo né è utile ai fini del calcolo della prestazione integrativa.
Norme richiamate
tre aumenti periodici di stipendio ... alla cessazione dal servizio e ai fini della liquidazione della pensione
Il beneficio va riconosciuto secondo le modalità di calcolo previste dalla norma; per il giudizio, il parametro deve essere quello cristallizzato alla soppressione del fondo, non l’ultima retribuzione successiva alla cessazione del fondo, e la disciplina non contiene una regola di non riassorbimento analoga a quella prevista in altre leggi.
maggiorazione reversibile fissa ... parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti ... e non viene riassorbita dall'integrazione al minimo
È istituto diverso da quello ex L. n. 336/1970: ha importo fisso, generale e non riassorbibile per espressa previsione legislativa.
Richiamato dall’INPS a sostegno della censura, nel quadro del confronto tra le diverse maggiorazioni pensionistiche.
anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999
Per i fondi integrativi soppressi, il trattamento è calcolato sulla base delle anzianità maturate e degli importi cristallizzati alla data di soppressione del fondo, poi rivalutati; i contributi successivi non alimentano più il fondo.
art. 4, comma 5, L. n. 498 del 1992
Richiamato come interpretazione autentica in tema di benefici ex L. n. 336/1970 e di conservazione ad personam di eventuali maggiori trattamenti, con riassorbimento nella progressione economica o nei futuri miglioramenti pensionistici.
Individua i soggetti beneficiari della disciplina combattentistica.
art. 6, comma 7, Cost.
Richiamo ai principi costituzionali evocati nel ricorso, non decisivi ai fini dell’accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dei canoni di motivazione e del giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al controllo sulla decisione di merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza del rigetto dell’incidentale e dell’accoglimento del principale, vengono indicati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce un beneficio pensionistico mediante un meccanismo di calcolo collegato alla retribuzione o alla pensione in godimento, il parametro va individuato secondo la struttura specifica della norma e del sistema di finanziamento del fondo, senza estendere automaticamente formule di non riassorbimento previste da discipline diverse.
- Non è consentita un’assimilazione tra benefici solo perché accomunati da una finalità commemorativa o premiale: la diversa tecnica normativa, la diversa base di calcolo e la presenza o assenza di una clausola espressa di non assorbibilità determinano regole differenti.
- Nel caso di fondi pensionistici integrativi soppressi, il trattamento va ancorato agli importi e alle anzianità cristallizzati alla data di soppressione; retribuzioni successive, non più assistite dalla contribuzione al fondo, non possono essere utilizzate per incrementare il beneficio.
- Il giudice deve distinguere tra maggiorazioni pensionistiche fisse, espressamente non riassorbibili, e benefici personalizzati che seguono la dinamica della retribuzione/pensione e che, in mancanza di divieto legislativo espresso, possono essere soggetti ai meccanismi ordinari di coordinamento e riassorbimento.
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