Ordinanza n. 840/2026 - Milano, Sezione 2
In via cautelare: - sospendere l'efficacia degli atti impugnati, sussistendo il “fumus boni iuris” nelle censure dedotte e il “periculum in mora” rappresentato dal grave e attuale pregiudizio alla sicurezza pubblica derivante dalla prosecuzione di un'attività in locali strutturalmente non conformi alla normativa sulla sorvegliabilità; - per l'effetto, ordinare alla controinteressata, o in sua assenza ordinare al Comune di Lissone di ordinare alla stessa, l'immediata sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in Lissone, Piazza Libertà n. 30, fino alla pubblicazione della sentenza di merito e disporre la sospensione della Scia e della Comunicazione di subentro; Nel merito: In via principale: - annullare gli atti impugnati, meglio specificati in epigrafe, per i motivi di cui in narrativa; - in ogni caso, condannare le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal Ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti impugnati e della condotta inerte delle stesse, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; Per l'effetto: - accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Lissone e dal Ministero dell’Interno - Questura di Monza; - accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Lissone e del Ministero dell'Interno - Questura di Monza, ciascuno per la propria competenza, di provvedere ad inibire la prosecuzione dell'attività del pubblico esercizio "Caffè della Piazza", sito in Lissone, piazza Libertà n. 30, per carenza dei requisiti di sorvegliabilità, adottando i conseguenti provvedimenti di decadenza del titolo abilitativo, entro un termine perentorio; - nominare sin d'ora un Commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia delle Amministrazioni intimate, provveda in loro vece; - in via accessoria, condannare il Comune di Lissone ed il Ministero dell’Interno - Questura di Monza, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Ricorrente, con riserva di quantificarne l'esatto ammontare in corso di causa Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti con cui le amministrazioni hanno ritenuto conforme ai requisiti di sorvegliabilità il pubblico esercizio "Caffè della Piazza", inclusi la SCIA e la comunicazione di subentro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la conformità del locale ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, deducendo in particolare la violazione dell'art. 1, comma 2, poiché il pubblico esercizio sarebbe dotato di una porta posteriore comunicante con un'area cortilizia privata. Secondo il ricorrente, la disciplina richiederebbe una separazione strutturale e permanente, non sanabile mediante la mera chiusura a chiave del varco. Ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti impugnati e dell'attività di somministrazione, nonché l'adozione di misure inibitorie. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire e hanno sostenuto la legittimità dell'operato amministrativo, richiamando sopralluoghi della Polizia Locale e della Questura dai quali risultava che la porta era regolarmente chiusa e protetta da un'inferriata, senza anomalie relative alla sorvegliabilità. La controinteressata ha inoltre allegato il grave pregiudizio economico derivante dalla sospensione dell'attività, indicata come unica fonte di reddito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza definire il merito delle censure. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, c.p.a., fumus boni iuris e periculum in mora devono sussistere congiuntamente; l'assenza di uno solo è sufficiente a negare la misura. Il Collegio ha ritenuto non adeguatamente provato il periculum in mora, poiché il rischio dedotto dal ricorrente risultava potenziale e astratto, privo di concretezza e attualità. I sopralluoghi del 22 ottobre 2025 e dell'8 maggio 2026 avevano attestato il rispetto dei criteri di sorvegliabilità e l'assenza di situazioni anomale. Non erano stati provati episodi di turbativa, uso improprio della porta, frequentazioni pericolose o altri fatti indicativi di un danno grave e irreparabile imminente. Il TAR ha lasciato impregiudicata la valutazione di merito sull'interpretazione del D.M. n. 564/1992 e sulle questioni di legittimazione e interesse ad agire, rilevando tuttavia che tali profili non consentivano di superare la carenza del periculum. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse del ricorrente a prevenire un rischio soltanto ipotizzato è stato ritenuto recessivo rispetto al pregiudizio certo e irreparabile che la sospensione avrebbe arrecato alla controinteressata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, del codice del processo amministrativo, la concessione di misure cautelari è subordinata alla valutazione della sussistenza congiunta di due presupposti: il fumus boni iuris [...] e il periculum in mora, ovvero un pregiudizio grave e irreparabile [...]
La tutela cautelare richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza anche di uno solo dei due presupposti impone il rigetto dell'istanza.
art. 1, comma 2, D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
La questione interpretativa relativa ai requisiti di sorvegliabilità del pubblico esercizio è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel merito, ma non è stata decisa nella fase cautelare.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la carenza di uno solo dei requisiti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- Il periculum in mora deve consistere in un pregiudizio grave, concreto, attuale e irreparabile; la mera prospettazione di un rischio potenziale o astratto, non supportata da fatti specifici, non è sufficiente.
- Quando recenti e concordanti sopralluoghi delle autorità competenti escludono anomalie o pericoli attuali, il ricorrente deve fornire elementi probatori specifici idonei a dimostrare l'opposto; in mancanza, il requisito cautelare del periculum non può ritenersi provato.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse a prevenire un rischio meramente ipotizzato può recedere rispetto al pregiudizio grave, certo e irreparabile derivante dalla sospensione di un'attività economica che costituisca la fonte di sostentamento dell'operatore.
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