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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09783/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e motivando la somma anche con la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il proponente non ha indicato alcun fattore di segno favorevole a sostegno della domanda ("senza però indicarne nemmeno uno"); gli argomenti sono ritenuti manifestamente privi di pregio. Per tale motivo non si è ravvisata un'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa del proponente rispetto alla causa dell'inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza citata a supporto del principio che l'esenzione dalla sanzione prevista per l'inammissibilità richiede che sia effettivamente ravvisata l'assenza di colpa del proponente; richiamo utilizzato per escludere l'assenza di colpa nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se un ricorso non indica elementi concreti e specifici a favore della posizione (es. fattori di segno favorevole), può essere dichiarato inammissibile per manifesta insufficienza degli argomenti.
  • L'inammissibilità comporta, salvo che non sia dimostrata l'assenza di colpa del proponente, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per evitare la sanzione economica occorre dimostrare che l'inammissibilità dipende da circostanze non imputabili al proponente (assenza di colpa); la mera debolezza degli argomenti non è sufficiente a esentare dal pagamento.
  • Nel predisporre un ricorso è importante indicare e documentare i fattori favorevoli e argomentazioni concrete: l'assenza di anche un solo elemento significativo può portare a inammissibilità.
  • La quantificazione della somma a carico del ricorrente è rimessa al giudice, che la fissa anche in base al 'pregio' degli argomenti: argomentazioni manifestamente inconsistenti possono determinare una somma più alta.

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