Cassazione Penale, Sentenza n. 09783/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e motivando la somma anche con la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il proponente non ha indicato alcun fattore di segno favorevole a sostegno della domanda ("senza però indicarne nemmeno uno"); gli argomenti sono ritenuti manifestamente privi di pregio. Per tale motivo non si è ravvisata un'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa del proponente rispetto alla causa dell'inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza citata a supporto del principio che l'esenzione dalla sanzione prevista per l'inammissibilità richiede che sia effettivamente ravvisata l'assenza di colpa del proponente; richiamo utilizzato per escludere l'assenza di colpa nel caso concreto.
Massime di principio
- Se un ricorso non indica elementi concreti e specifici a favore della posizione (es. fattori di segno favorevole), può essere dichiarato inammissibile per manifesta insufficienza degli argomenti.
- L'inammissibilità comporta, salvo che non sia dimostrata l'assenza di colpa del proponente, l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per evitare la sanzione economica occorre dimostrare che l'inammissibilità dipende da circostanze non imputabili al proponente (assenza di colpa); la mera debolezza degli argomenti non è sufficiente a esentare dal pagamento.
- Nel predisporre un ricorso è importante indicare e documentare i fattori favorevoli e argomentazioni concrete: l'assenza di anche un solo elemento significativo può portare a inammissibilità.
- La quantificazione della somma a carico del ricorrente è rimessa al giudice, che la fissa anche in base al 'pregio' degli argomenti: argomentazioni manifestamente inconsistenti possono determinare una somma più alta.
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