Cassazione Civile, Ordinanza n. 06859/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che, accogliendo l'appello della contribuente, aveva annullato l'avviso di accertamento ICI 2010 relativo a uno stabilimento balneare insistente su area demaniale in concessione. La CTR aveva ritenuto decisivo un giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti su annualità diversa, assumendo che fosse già stata accertata l'assenza del presupposto impositivo per mancanza di strutture edilizie o assimilate stabili. Con i primi tre motivi il Comune ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 3 d.lgs. n. 504/1992, oltre all'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudicato esterno non poteva estendersi alla controversia in esame perché limitato a fatti aventi efficacia permanente o pluriennale e perché la CTR aveva trascurato la presenza di concessioni edilizie e di strutture fisse sull'area. Con il quarto motivo ha denunciato violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che, per il solo fatto di essere concessionaria di area demaniale, la controparte doveva essere considerata soggetto passivo ICI a prescindere dalla stabilità delle opere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha escluso che sussistesse un giudicato esterno idoneo a precludere la decisione sulla diversa annualità 2010, osservando che il vincolo del giudicato nelle imposte periodiche opera solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale e che nel caso non era dimostrato che il precedente giudizio riguardasse i medesimi manufatti. Ha inoltre affermato che, dopo la modifica dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 ad opera dell'art. 18 l. n. 388/2000, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI, rendendo irrilevante la distinzione tra concessione con effetti reali o obbligatori e quindi anche la questione della precarietà o stabilità delle opere insistenti sull'area. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto rispettoso dei requisiti di forma-contenuto, sicché l'eccezione di inammissibilità per carenza di autosufficienza è stata respinta.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Invocato per contestare l'applicazione del giudicato esterno oltre i suoi limiti oggettivi.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato formale e sostanziale.
art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
"soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ..."; "nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario"
Per l'anno 2010 il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI a prescindere dalla natura reale o obbligatoria della concessione e dalla stabilità delle opere.
art. 18, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388
La modifica introdotta dal 1.1.2001 ha esteso espressamente la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali.
art. 1 e art. 3 d.lgs. n. 504/1992
Richiamati per il quadro della soggettività passiva ICI sui beni immobili e sulle concessioni demaniali.
Massime di principio
- Nel sistema delle imposte periodiche, il giudicato esterno può spiegare efficacia preclusiva solo rispetto a fatti costitutivi aventi per legge efficacia permanente o pluriennale; non opera automaticamente quando la controversia riguardi elementi non dimostrati come coincidenti tra diverse annualità o diversi cespiti/manufatti.
- Dopo la modifica dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, il concessionario di area demaniale è soggetto passivo ICI in quanto tale, senza che rilevi più stabilire se la concessione abbia effetti reali o obbligatori.
- In presenza di una concessione demaniale soggetta a ICI, la stabilità o precarietà delle opere insistenti sull'area non esclude di per sé la soggettività passiva del concessionario per l'annualità d'imposta considerata.
- Il giudice di merito che invochi un precedente giudicato su annualità diversa deve verificare rigorosamente l'identità del fatto storico e del bene/cespite cui si riferisce l'accertamento precedente.
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