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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31507/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure perché meramente reiterative di questioni già vagliate e respinte dalla Corte d'appello. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste relativa a un reato di evasione ex art. 385 c.p. Deduceva, in sintesi, il mancato riconoscimento di cause di giustificazione: da un lato l'adempimento di un dovere o comunque la scriminante di cui agli artt. 51 e 59 c.p.; dall'altro lo stato di necessità di cui agli artt. 54 e 59 c.p. Inoltre censurava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché sostanzialmente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese con argomenti corretti dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto del giudizio, relativa al reato di evasione.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato quale possibile causa di giustificazione dedotta dalla difesa.

  • art. 59 c.p.

    Richiamato in relazione all'eventuale applicabilità delle cause di giustificazione prospettate.

  • art. 54 c.p.

    Richiamato quale possibile stato di necessità invocato dalla ricorrente.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza introdurre specifici elementi di critica alla decisione impugnata.
  • Le cause di giustificazione dedotte in sede di legittimità devono essere sorrette da una contestazione effettiva e non meramente reiterativa, altrimenti il motivo è manifestamente infondato.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito l'abbia già esclusa con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di giustificazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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