Cassazione Penale, Ordinanza n. 26039/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo; il testo non consente di ricostruire il merito della vicenda sostanziale né il reato contestato. La Corte di cassazione rileva però che l'atto, qualificato come ricorso in cassazione a seguito di conversione dell'originario appello, era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato riguarda dunque un vizio formale dell'impugnazione: difetto di legittimazione del difensore sottoscrittore e conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 613 c.p.p., non sanabile né dalla conversione dell'appello in ricorso né da eventuali sanatorie postume.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, richiamando l'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103/2017. Precisa che la conversione dell'appello erroneamente proposto non elimina il difetto originario di legittimazione e non consente sanatorie successive. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Il principio di conversione/qualificazione dell'impugnazione non può essere utilizzato per eludere i requisiti formali e sostanziali del ricorso per cassazione previsti dall'art. 613 c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Corte cost. n. 186 del 2000
Giustifica la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione.
- La conversione di un appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione non sana il vizio originario di sottoscrizione da parte di un difensore non legittimato.
- Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis non possono comportare l'elusione dei requisiti legali di forma e di sostanza del mezzo di impugnazione.
- L'inammissibilità per difetto di abilitazione del difensore può essere dichiarata de plano e comporta la condanna alle spese processuali nonché, in presenza di colpa, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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