Cassazione Penale, Sentenza n. 26406/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Malerba impugna la decisione del Tribunale di Trani che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di lesioni personali e lo aveva condannato al pagamento di una multa e al risarcimento del danno in favore di Boragine Giovanni. Il Tribunale aveva motivato l'inammissibilità ritenendo che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, l'appello dell'imputato contro una condanna alla sola pena pecuniaria è ammesso solo se è impugnato anche il capo relativo al risarcimento del danno. Il ricorrente contestava tale interpretazione, invocando l'orientamento di legittimità che riconosce l'ammissibilità dell'appello dell'imputato anche se non è specificamente impugnata la statuizione civile, in virtù dell'art. 574, comma 4, c.p.p., che estende gli effetti dell'impugnazione della responsabilità alle statuizioni civili dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto conforme al consolidato orientamento di legittimità il coordinamento dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 574, comma 4, c.p.p., e quindi ha dichiarato ammissibile l'appello dell'imputato anche in assenza di specifica impugnazione del capo relativo al risarcimento del danno. Poiché il reato attribuito a Malerba è estinto per prescrizione, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali; è invece annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La norma pone limiti formali alla proposizione dell'appello da parte dell'imputato contro la sentenza del giudice di pace che disponga una pena pecuniaria, ma deve essere coordinata con l'art. 574 c.p.p.; non può essere interpretata in modo da escludere automaticamente l'ammissibilità dell'appello dell'imputato quando questi contesta la responsabilità penale.
art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, ivi compresi quelli concernenti il risarcimento del danno: pertanto l'appello sull'accertamento della responsabilità coinvolge implicitamente le statuizioni civili dipendenti.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'interesse dell'imputato a ottenere il proscioglimento nel merito; nella fattispecie il ricorrente non ha dedotto un concreto e attuale interesse ad ottenere il proscioglimento, fatto rilevante ai fini degli effetti penali della pronuncia.
Massime di principio
- L'appello dell'imputato contro una sentenza del giudice di pace che impone solo una pena pecuniaria è ammesso anche se non viene specificamente impugnata la statuizione civile sul risarcimento, quando l'appello contesti la responsabilità penale, per effetto dell'art. 574, comma 4, c.p.p.
- L'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 non può essere interpretato in modo assoluto se contrasterebbe con l'estensione degli effetti dell'impugnazione prevista dall'art. 574 c.p.p.; le due norme vanno coordinate.
- Se il reato è estinto per prescrizione la cassazione annulla la sentenza senza rinvio agli effetti penali, ma può disporre il rinvio per la revisione degli effetti civili (risarcimento) al giudice civile competente.
- Per evitare rischi procedurali, difensori e imputati dovrebbero comunque valutare l'opportunità di impugnare espressamente anche le statuizioni civili quando intendono contestare o limitare le conseguenze patrimoniali della condanna.
- Nel predisporre il ricorso è utile richiamare espressamente l'art. 574, comma 4, c.p.p., e la giurisprudenza di legittimità che ne afferma l'applicabilità per ottenere il riconoscimento dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'imputato.
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