Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26213/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per partecipazione, con ruolo apicale, ad associazione mafiosa. I principali motivi di gravame erano: (i) violazione di legge per presunta abdicazione del GIP alla propria funzione motivazionale, non avendo svolto autonoma motivazione rispetto alla rappresentazione del P.M.; (ii) mancanza totale della esposizione delle esigenze cautelari concrete e attuali necessarie a giustificare la misura massima, soprattutto in capo a soggetto già detenuto per altri titoli irripetibili (ergastolo con isolamento), con riferimento ad una parte grafica vuota (pag. 189 dell'ordinanza impugnata) e senza specifici richiami nominativi al ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per la mancanza della motivazione sul tema delle esigenze cautelari (attualità e concretezza) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha disposto la scarcerazione di Rizzo Rosolino, se non detenuto per altra causa, e ha ordinato alla Cancelleria di informare il Procuratore generale e di eseguire gli adempimenti previsti dagli artt. 626 cod. proc. pen. e 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. La Corte ha tuttavia ritenuto non viziata la parte dell'ordinanza relativa alla valutazione autonoma della gravità indiziaria, avendo il GIP espresso valutazioni proprie, seppure coincidenti con quelle del P.M.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per Cassazione "per saltum" avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale; la Corte conferma che la "violazione di legge" invocata può consistere anche nella mancanza o apparente mancanza di motivazione

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Richiede che le esigenze cautelari siano attuali e concrete: la loro carente esposizione può rendere illegittima l'applicazione di misure cautelari, specie se gravose

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla motivazione del GIP in relazione alla scelta della misura più afflittiva; la Corte segnala l'uso, da parte del GIP, di considerazioni generali sulla rilevanza e presunzioni di pericolosità

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per Cassazione (violazione di legge); la Corte ha applicato questo parametro per valutare l'impugnazione basata sulla mancanza di motivazione

  • artt. 273 e 291, comma 1, lett. c e c-bis, cod. proc. pen.

    Norme richiamate con riferimento a vizi di nullità per inosservanza di obblighi motivazionali o procedurali, evocati dalla difesa come profili di illegittimità

  • art. 626, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di comunicazione al Procuratore generale in sede per le valutazioni di competenza dopo l'annullamento del provvedimento; la Corte ha ordinato alla Cancelleria di eseguirne gli adempimenti

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma relativa agli adempimenti amministrativi successivi alla misura cautelare: la Corte ha ordinato l'esecuzione delle formalità previste dalla disposizione

Massime di principio

  • Il GIP deve motivare autonomamente sia la valutazione della gravità indiziaria sia, separatamente e con specificità, le esigenze cautelari (attualità e concretezza) che giustificano la scelta di una misura custodiale, soprattutto se di massima afflittività
  • La mera riproduzione delle argomentazioni del Pubblico Ministero o valutazioni generiche e cumulative non è sufficiente: la mancanza o l'apparente mancanza di motivazione può costituire "violazione di legge" per Cassazione
  • In presenza di imputati già detenuti per condanne irrevocabili e con pene estreme (es. ergastolo), il giudice deve dare spiegazioni specifiche sui motivi per cui è necessaria ulteriore custodia cautelare
  • Il ricorso per Cassazione "per saltum" è ammesso per vizi di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà e, se fondato, può condurre all'annullamento senza rinvio e alla scarcerazione del ricorrente se non sussistono altri titoli di detenzione
  • Dopo l'annullamento di un provvedimento cautelare il cancelliere ha obblighi formali di comunicazione al Procuratore generale e di esecuzione delle prescrizioni previste dagli artt. 626 cod. proc. pen. e 94 disp. att., pertanto la decisione produce immediati effetti esecutivi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.