Cassazione Civile, Ordinanza n. 08673/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e della relativa accettazione da parte dei resistenti. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo, disponendo la compensazione delle spese in conformità all'accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia giunta in Cassazione vedeva come ricorrente il Comune di Roseto degli Abruzzi contro una pluralità di controricorrenti, indicati come eredi e successori di una parte originaria (Verzilli Andrea e altri familiari), avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1220/2024. Dal testo non emergono i fatti sostanziali all'origine della lite né i motivi specifici del ricorso; risulta solo che era stato depositato controricorso, successivamente una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. nel senso dell'inammissibilità, e poi il ricorrente ha chiesto la decisione. In seguito, con atto congiunto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e i resistenti hanno accettato la rinuncia, con accordo sulle spese compensate.
Norme richiamate
proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. nel senso della inammissibilità del ricorso
la proposta acceleratoria era orientata verso l'inammissibilità, ma non è stata adottata perché il ricorso è stato poi oggetto di rinuncia.
norma richiamata per la rinuncia al ricorso in Cassazione.
norma richiamata per l'accettazione della rinuncia e la declaratoria di estinzione del processo, con regolazione concordata delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
- Quando le parti concordano la compensazione delle spese in sede di rinuncia e accettazione, la Corte può prenderne atto e dichiarare l'estinzione con spese compensate.
- La dichiarazione di rinuncia rende superfluo l'esame nel merito delle censure originariamente proposte, anche se sia stata già formulata una proposta di definizione accelerata in senso sfavorevole al ricorrente.
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