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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19060/2020 del 14/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rossi aveva ricoperto l'incarico di Direttore generale di una ASL dopo aver cessato il precedente rapporto di lavoro subordinato; aveva chiesto la pensione di anzianità, respinta dall'INPS per mancanza dei 1820 contributi settimanali perché l'INPS riteneva che la contribuzione relativa all'incarico di direttore generale dovesse essere accreditata alla gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) in quanto si sarebbe trattato di collaborazione autonoma. La Corte d'appello di Firenze aveva invece accolto la domanda di Rossi ritenendo che, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992 (come introdotto dal d.lgs. 229/1999), la contribuzione dovesse seguire il criterio dell'omogeneità e dunque rientrare nella gestione dell'ultima posizione previdenziale (INPDAP/gestione dell'ultimo rapporto). L'INPS ha impugnato in Cassazione sostenendo che i commi 11 e 12 non si applicano al caso di chi abbia già cessato il rapporto subordinato prima dell'assunzione dell'incarico e che, per chi ha cessato il precedente rapporto, la contribuzione deve invece essere versata alla gestione separata ex art. 2, co. 26, L. 335/1995.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS; ha ritenuto che i commi 11 e 12 dell'art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992 non ricomprendono la situazione di chi abbia cessato il precedente rapporto subordinato prima di assumere l'incarico di direttore generale (il comma 11 presuppone un rapporto in atto e l'istituto dell'aspettativa; il comma 12 si riferisce ai soggetti gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria). Perciò, in presenza di cessazione del precedente rapporto, la contribuzione va iscritta alla gestione separata prevista dall'art. 2, co. 26, L. 335/1995 e va aperta una nuova posizione assicurativa nella gestione separata, con applicazione dei massimali di legge; la sentenza d'appello è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e regolamentazione delle spese. Inoltre la Corte ha disposto che non sussiste l'obbligo per il ricorrente vittorioso di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, commi 10-12

    10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto... Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali... 12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto... è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

    I commi vanno letti distintamente: il comma 11 tutela chi, pur lavoratore dipendente, è collocato in aspettativa mantenendo il rapporto quiescente (e quindi la contribuzione resta nella gestione del datore di lavoro di provenienza); il comma 12 disciplina i soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Nessuno dei due commi copre il caso in cui il candidato abbia già cessato il rapporto subordinato prima dell'assunzione dell'incarico.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26

    Il comma 26 istituisce l'iscrizione alla gestione separata per chi esercita attività di lavoro autonomo abituale; la Corte ha ritenuto che il direttore generale che abbia già cessato il precedente rapporto subordinato rientri in tale fattispecie e debba dunque essere iscritto alla gestione separata.

  • D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7

    Riferito come parametro per i massimali reddituali da considerare nel calcolo della contribuzione prevista dall'art. 3-bis; i versamenti devono tener conto dei massimali previsti da tale norma.

  • Legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega) e D.Lgs. n. 229/1999

    La delega e il d.lgs. di attuazione mirano a rendere omogenea la disciplina previdenziale per i soggetti nominati direttori delle aziende sanitarie, fondando il principio di uniformità che ha portato all'introduzione dell'art. 3-bis del D.Lgs. 502/1992.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 251/2010

    Rilevata l'intenzione del legislatore di eliminare differenziazioni di trattamento previdenziale tra soggetti provenienti da settori diversi ma che svolgano le stesse funzioni di vertice; la Corte di Cassazione richiama questo principio ma distingue casi concreti sulla base della posizione previdenziale esistente al momento dell'assunzione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre lo stato giuridico precedente all'assunzione: se il direttore generale era ancora titolare di un rapporto subordinato e ha ottenuto aspettativa, si applica il comma 11 dell'art. 3-bis e la contribuzione resta nella gestione del datore di lavoro di provenienza (pubblico o privato).
  • Se il candidato ha già cessato il precedente rapporto subordinato prima di assumere l'incarico, non si applicano i commi 11-12 dell'art. 3-bis e la contribuzione relativa all'incarico deve essere versata alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, co. 26, L. 335/1995.
  • La qualificazione del rapporto (subordinato in quiescenza/aspettativa vs rapporto cessato e nuovo rapporto di natura autonoma) è cruciale: la gestione di riferimento si determina in base alla tipologia contrattuale effettiva instaurata, non in base al maggior numero di contributi già versati.
  • I contributi versati nella gestione separata concorrono alla pensione attraverso strumenti come la totalizzazione, il cumulo o la pensione supplementare; pertanto l'iscrizione alla gestione separata non priva il lavoratore di tutela pensionistica.
  • Verificare sempre il contratto concreto (es. contratto di diritto privato e rapporto autonomo per il direttore generale stabilito dal D.Lgs. 502/1992) e la presenza o meno di aspettativa dal precedente datore per determinare correttamente la gestione previdenziale competente.

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