Cassazione Civile, Sentenza n. 18955/2020 del 11/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva accolto l'appello del lavoratore e condannato FAL al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ritenendo dovuto l'intero periodo contrattuale (12 mesi). La controversia riguarda se il raggiungimento dell'età pensionabile comporti la risoluzione automatica del rapporto e l'esonero dall'obbligo di preavviso, nonché quale sia il periodo di preavviso effettivamente non fruito a fronte di due comunicazioni di cessazione (una del 26/3/2008 con termine 30/6/2008 e una del 14/1/2009 che anticipava la cessazione al 4/2/2009).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto due dei tre motivi di ricorso e ha accolto parzialmente il terzo motivo proposto da FAL. Ha confermato il principio secondo cui, nei rapporti di lavoro privatistici, il semplice raggiungimento dell'età pensionabile non determina la risoluzione automatica del rapporto e non esonera il datore dall'obbligo di preavviso (quindi la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto l'esistenza dell'obbligo di preavviso). Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione della Corte territoriale sul punto specifico del quantum: la seconda comunicazione del 14/1/2009 non ha estinto il primo preavviso del 26/3/2008 ma ha soltanto anticipato il termine di cessazione; di conseguenza va riconosciuta l'indennità solo per il periodo di preavviso effettivamente non goduto (pari, nel caso di specie, a un mese e ventidue giorni) e non per l'intero anno contrattuale. La sentenza di appello è cassata limitatamente a questo profilo e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per la quantificazione dell'indennità e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2118 cod. civ.
Nel lavoro privatistico l'obbligo di preavviso sussiste anche quando il rapporto si risolve per raggiunti limiti di età; il semplice raggiungimento dell'età pensionabile non comporta risoluzione automatica e non esonera il datore dall'obbligo di preavviso.
art. 6 legge n. 54/1982
La norma è stata richiamata dalle parti ma la Corte ha ritenuto che la sua applicazione nella fattispecie attenga a questioni di fatto (opzione del lavoratore per la prosecuzione del rapporto) non sindacabili in sede di legittimità senza adeguata puntuale deduzione.
art. 22 CCNL dirigenti aziende industriali produttrici di beni e servizi
La Corte ha ritenuto che il contratto collettivo non escluda l'obbligo di preavviso in caso di risoluzione per raggiunti limiti di età; inoltre, per far valere una violazione di clausole collettive in cassazione è necessaria la trascrizione integrale delle clausole dedotte.
art. 23 CCNL dirigenti aziende industriali produttrici di beni e servizi
Richiamato nelle censure ma la Corte ha negato l'ammissibilità di un'interpretazione difforme proposta in cassazione senza adeguata deduzione e trascrizione della clausola.
art. 1231 cod. civ.
Applicato per stabilire che la modifica del termine (anticipazione della data di cessazione) non realizza novazione estintiva del precedente atto: la seconda comunicazione non ha estinto il primo preavviso, con la conseguenza che va riconosciuta l'indennità per il periodo effettivamente non goduto.
art. 437 cod. proc. civ.
Richiamato impropriamente dalla ricorrente; la Corte ne ha rilevato l'inapplicabilità nel contesto deduttivo prospettato.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma procedurale richiamata per i motivi di cassazione (vizi di diritto). La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto e valutazione probatoria.
Massime di principio
- Nel settore privato il raggiungimento dell'età pensionabile non determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro: serve un valido atto risolutivo del datore che, comunque, non esonera dal preavviso previsto dall'art. 2118 c.c.
- Le clausole dei contratti collettivi non possono essere invocate in cassazione senza la trascrizione integrale delle disposizioni ritenute violate; l'interpretazione delle clausole collettive in contrasto con il principio di obbligo di preavviso deve essere specificamente dedotta e motivata.
- Una comunicazione originaria di preavviso non viene estinta da una successiva comunicazione che semplicemente anticipa la data di cessazione: la modifica del termine non produce novazione estintiva (art. 1231 c.c.), pertanto l'indennità deve essere calcolata sul periodo di preavviso effettivamente non concesso.
- In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto e le ricostruzioni probatorie compiute dal giudice di merito, salvo vizi di diritto o profili di interpretazione normativa rilevabili autonomamente.
- In casi simili, il datore di lavoro che intenda changeare la data di cessazione comunicata deve operare in modo chiaro e documentabile per evitare contestazioni sul periodo di preavviso maturato; il lavoratore ha diritto alla retribuzione o all'indennità corrispondente al periodo di preavviso non goduto.
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