Cassazione Civile, Sentenza n. 18954/2020 del 11/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cessione dei contratti di lavoro da INSIEL spa a INSIEL Mercato (decorrenza 1.1.2009). I lavoratori avevano chiesto la dichiarazione di illegittimità della cessione ai sensi dell'art. 2112 c.c., sostenendo che non esistesse un ramo d'azienda preesistente, autonomo funzionalmente ed economicamente, trasferito a INSIEL Mercato. INSIEL ha impugnato ritenendo che: i lavoratori avessero accettato espressamente la cessione firmando la lettera del 29.12.2008 (elemento di fatto decisivo); vi fosse consenso tacito o rinuncia all'impugnazione per il decorso del tempo; fosse applicabile la decadenza prevista dall'art. 32 co.4 lett. c) legge n.183/2010 ai trasferimenti anteriori alla sua entrata in vigore; e che i requisiti dell'art. 2112 c.c. fossero invece soddisfatti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo nei confronti di Peresson Gianni per verbale di conciliazione depositato (8.11.2018). Quanto al resto ha rigettato il ricorso di INSIEL: i primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili (contestazione fattuale in "doppia conforme" e carenza di specificità/documento probatorio non riprodotto integralmente); il motivo sulla decadenza (art. 32 co.4 lett. c) legge n.183/2010) è stato rigettato poiché la Corte ha interpretato la norma nel senso che il termine di decadenza opera rispetto ai trasferimenti la cui "data del trasferimento" sia successiva all'entrata in vigore della legge (quindi non si applica retroattivamente ai trasferimenti anteriori); l'ultimo motivo è stato ritenuto infondato perché la valutazione di merito della Corte territoriale ha correttamente accertato l'assenza di un ramo d'azienda preesistente e autonomo, in linea con la giurisprudenza comunitaria e di legittimità. INSIEL è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (importo liquidato in dispositivo: complessivi euro 6.000,00 per compensi oltre spese forfettarie e esborsi).
Norme richiamate
art. 2112 cod. civ.
La Corte conferma che la cessione opera solo se riguarda una "entità economica" che conserva la propria identità (ramo d'azienda), cioè un gruppo di lavoratori organizzati unitariamente, con autonomia funzionale e dotati dei mezzi idonei a svolgere l'attività trasferita; tale valutazione è di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione
art. 1406 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente come regime generale di cessione dei contratti: la Corte osserva che l'assunto della ricorrente circa una "cessione consensuale" del singolo rapporto richiedeva prova documentale precisa e resta, in gran parte, questione di fatto non sindacabile in Cassazione
art. 32 co. 4 lett. c) legge n. 183/2010
"Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: ... c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento; ..."
La Corte interpreta la locuzione "con termine decorrente dalla data del trasferimento" come indicazione del dies a quo del termine decadenziale e quale espressione di diritto intertemporale: la decadenza prevista non si applica ai trasferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge, atteso che il legislatore ha voluto circoscrivere temporalmente l'ambito di applicazione
art. 360 co.1 n.5 c.p.c.
Richiamato per censurare omissione di esame di fatto decisivo: la Corte ricorda il divieto di rimettere in discussione valutazioni di fatto in ipotesi di "doppia conforme" e l'uso limitato del vizio n.5 per motivi di legittimità
art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
Invocato per presunta violazione di norme sostanziali; la Corte lo applica per verificare la corretta interpretazione delle norme ma rigetta le censure che in realtà sollevano questioni di fatto o valutazione probatoria
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire e rilevanza del tempo trascorso; la Corte ritiene che il decorso del tempo, da solo, non prova rinuncia o acquiescenza e che tale accertamento è di merito
art. 348-ter u.c. c.p.c.
Applicato nel senso che, in presenza di decisioni conformi di merito ("doppia conforme"), sono preclusi certi controlli in Cassazione su questioni di fatto
art. 6 legge 15 luglio 1966 (norme su impugnazione stragiudiziale/licenziamento)
Riferito dalla Corte come riferimento testuale cui l'art.32 legge 183/2010 estende la disciplina dell'impugnazione stragiudiziale ad altre fattispecie; la ratio della disciplina è di stabilizzare posizioni e contenere il decorso moltiplicatore di effetti economici
Costituzione e diritto internazionale (artt. 2, 111 e 117 Cost.; Carta di Nizza art. 47; CEDU art. 6)
Richiamati come limiti costituzionali e convenzionali all'interpretazione estensiva di norme decadenziali: l'introduzione di termini di decadenza richiede interpretazione rigorosa per non ledere diritti e garanzie fondamentali
Massime di principio
- La cessione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c. richiede l'esistenza di un "ramo d'azienda" preesistente, autonomo funzionalmente ed economicamente: l'accertamento è di merito e la valutazione probatoria prevale sul sindacato di legittimità salvo vizio di motivazione
- La firma o la prosecuzione dell'attività presso il nuovo datore non valgono automaticamente come prova di consenso espresso o tacito alla cessione né come rinuncia all'impugnazione; tali profili richiedono valutazione probatoria specifica
- Le norme che introducono termini di decadenza vanno interpretate rigorosamente e non hanno effetto retroattivo: se il legislatore specifica il dies a quo (es. "data del trasferimento"), la decadenza si applica solo ai trasferimenti avvenuti dopo l'entrata in vigore della norma
- In presenza di decisioni di merito "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello concordi), la Cassazione limita il controllo sui fatti: le censure che mirano a rivedere la valutazione probatoria sono inammissibili o destinate al rigetto
- La mancata impugnazione di accordi collettivi intervenuti nella procedura non esclude comunque l'azione diretta volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della cessione se mancano i presupposti di legge per il trasferimento
- Una conciliazione o verbale sindacale può estinguere il giudizio nei confronti del singolo lavoratore e rendere inoperante la controversia rispetto a quel rapporto
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale produrre e indicare con precisione i documenti decisivi che si assume siano stati omessi o male valutati dal giudice di merito; la mancanza di specificità rende le censure inammissibili
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