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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18953/2020 del 11/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla computabilità, ai fini del calcolo delle differenze retributive dovute in seguito all'accertamento di una interposizione fittizia e della conseguente ricostituzione del rapporto di lavoro, del controvalore delle "Carte di libera circolazione" (C.L.C.). Trenitalia contestava che tali carte costituissero componente della retribuzione per il periodo oggetto del giudizio, evidenziando che la disciplina delle C.L.C. era stata regolata compiutamente solo successivamente (accordi e contratti aziendali post 1998/2003) e che la loro natura era di mera liberalità legata allo status e non al sinallagma retributivo, non essendo né obbligatorie né convertibili in denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Trenitalia. Ha ritenuto che le Carte di libera circolazione non rientrino tra le componenti della retribuzione da computare per il calcolo delle differenze retributive in conseguenza dell'accertata interposizione fittizia. Le C.L.C. sono state qualificate come agevolazione legata allo status di dipendente/pensionato, non connessa al rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione e non convertibile in denaro; perciò non computabile tra i corrispettivi retributivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, con ordine di revoca del decreto ingiuntivo e di detrazione dagli importi richiesti delle somme riferibili alle C.L.C.; la regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa alla Corte di rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 1955 n. 1108

    Originariamente includeva le concessioni di viaggio tra le agevolazioni regolamentate dall'ente Ferrovie dello Stato; la Corte ricorda che tale disciplina è stata soppressa nel processo di privatizzazione e delegificazione successiva

  • Legge 28 febbraio 1986 n. 41

    Ha abolito, con decorrenza 15/1/1986, le concessioni gratuite di viaggio eccetto casi specifici; la Corte la utilizza per mostrare l'originaria esclusione normativa delle C.L.C. dal regime obbligatorio

  • Legge 17 maggio 1985 n. 210

    Ha introdotto la delega alla contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro del personale ferroviario, spiegando il passaggio da disciplina pubblicistica a regolazione pattizia delle agevolazioni

  • D.M. 15 aprile 1987

    Disposto l'obbligo di soppressione del rilascio delle concessioni di viaggio dal 1/1/1988 salvo casi di personale con diritto di pensione maturato al momento del passaggio; utilizzato per delineare il progressivo restringimento della materia

  • C.C.N.L. 1990/1992

    Ha demandato la disciplina pattizia delle agevolazioni e ha posto le basi per regolamentazioni successive (accordi del 1991 e del 2003) che hanno poi disciplinato le C.L.C. in ambito contrattuale

  • Accordo sindacale 15 maggio 1991

    Prevedeva, a decorrere dal 1/1/1992, il rilascio di una carta di libera circolazione per dipendenti in servizio e a riposo; richiamato per la storia contrattuale delle C.L.C.

  • Accordo di confluenza del Gruppo FS

    Ha disciplinato compiutamente le C.L.C. a livello aziendale only in epoca successiva al periodo contestato; la Corte osserva che tale disciplina non può essere retroattivamente applicata per trasformare una liberalità in retribuzione

  • Codice Civile

    artt. 2094, 2099, 2120, 2121, 2118

    Gli artt. 2094 e 2099 definiscono e disciplinano la retribuzione; artt. 2120/2121 sono richiamati come nozione ampia di retribuzione ma la Corte precisa che per certe voci (TFR, preavviso) si fa riferimento a compendi effettivamente retributivi; l'art. 2118 viene richiamato nel contesto del computo per l'indennità di mancato preavviso

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato in relazione alla tutela della retribuzione sufficiente, ma la Corte rileva che la protezione costituzionale non impone che ogni beneficio venga qualificato come retributivo

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 primo comma nn. 3 e 4; artt. 112, 115, 416, 437

    Art. 360 evocato per i motivi di cassazione; gli altri articoli sono richiamati nella critica sui profili procedurali e probatori (ammissione di censure in appello, valutazione delle prove) ma la Corte, accogliendo il motivo sostanziale, non ha dovuto esaminare tutti gli ulteriori profili

  • Normativa comunitaria

    Regolamento CEE n. 1191/69

    Citato rispetto alla compensazione per gli obblighi di servizio pubblico e alla correlata disciplina delle agevolazioni di viaggio negli anni passati

  • Legge 27 dicembre 2002 (Legge finanziaria 2003) e D.M. 12/11/2009

    Menzionate dalla ricorrente come esempi di successivi criteri di quantificazione delle C.L.C.; la Corte segnala che importi fissati successivamente non possono trasformare ex nunc la natura originaria del beneficio

Massime di principio

  • Per qualificare un beneficio come retribuzione occorre verificare il rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione: se il benefit è collegato al lavoro come corrispettivo, è retributivo; se è legato allo status e non alla prestazione, è mera liberalità.
  • Un vantaggio non convertibile in denaro, non obbligatorio e collegato allo status (es. diritto personale o di anzianità) difficilmente può essere considerato componente della retribuzione per il calcolo di differenze salariali.
  • La disciplina contrattuale intervenuta successivamente rispetto al periodo controverso non può automaticamente rendere retributiva una liberalità preesistente per il periodo anteriore, salvo che non emerga una fonte normativa o pattizia applicabile retroattivamente.
  • Nel giudizio su differenze retributive per interposizione fittizia vanno computati soltanto i corrispettivi che possono essere qualificati come retributivi nel senso funzionale e genetico del rapporto di lavoro; benefit esterni allo scambio lavorativo/ retributivo sono esclusi.
  • Sulle questioni procedurali relative a contestazioni sull'an (esistenza del diritto) e sul quantum (quantificazione): se la censura incide sull'esistenza stessa dell'elemento costitutivo del diritto, può esser valutata anche se sollevata in appello; tuttavia, se l'oggetto della decisione di merito esclude la computabilità di un elemento, non è necessario esaminare profili successivi di quantificazione relativi a quell'elemento.

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