Cassazione Civile, Sentenza n. 19246/2020 del 15/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ex personale di volo iscritti al Fondo Volo e pensionati rispettivamente dal 1/5/1988 (Ventura) e dal 10/9/1993 (Manni), contestavano la sospensione delle loro pensioni da parte dell'INPS per i periodi di rioccupazione successiva al collocamento in pensione (Manni: 9/6/1995-30/4/2006; Ventura: 10/7/1997-4/11/2001). Chiedevano la declaratoria di illegittimità della sospensione e il pagamento delle quote pensionistiche maturate. In cassazione hanno dedotto, tra l'altro, che il trattamento goduto dovesse essere qualificato come "pensione di vecchiaia" e non di "anzianità", con conseguente incompatibilità della sospensione; hanno inoltre sostenuto che la qualificazione doveva poter essere riesaminata alla luce delle norme sopravvenute (d.lgs. 164/1997 e disciplina del cumulo).
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo a Manni per rinuncia regolarmente notificata e ha compensato le spese fra le parti per quella posizione. Quanto a Ventura, il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che la qualificazione del trattamento ("pensione di anzianità") si valuta secondo la legge vigente al momento della liquidazione (epoca del pensionamento) e che, per i pensionati liquidati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 164/1997, l'art. 27 della legge n. 859/1965 legittimava la sospensione della pensione in caso di rioccupazione soggetta a iscrizione al Fondo Volo. Di conseguenza il rigetto del ricorso di Ventura è stato confermato e questi è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione (e dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, come richiamato). Liquidazione spese: €200,00 per esborsi e €4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
L'art. 22 disciplina le diverse ipotesi di pensione erogata dal Fondo Volo (classificate dalla giurisprudenza come "pensioni di anzianità"), mentre l'art. 27 prevedeva la sospensione della corresponsione della pensione in caso di rioccupazione presso imprese soggette all'obbligo di iscrizione al Fondo; la Corte ha ritenuto applicabile tale meccanismo per le pensioni liquidate prima del 1/7/1997.
art. 3, comma 22; art. 3, comma 7
Il d.lgs. 164/1997 ha riorganizzato il regime del Fondo Volo e, dalla sua entrata in vigore (1/7/1997), ha stabilito l'applicazione delle norme sul cumulo vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i pensionati che si rioccupino; tuttavia non opera una retroattiva riqualificazione del trattamento liquidato in epoca precedente.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
art. 10 e art. 2 (richiamati nel motivo)
La disciplina del cumulo prevista nel regime generale (d.lgs. 503/1992) è rilevante per i periodi successivi al 1/7/1997; la Corte ha sottolineato che occorre individuare se, alla luce della legge vigente al momento del pensionamento, il trattamento fosse di "anzianità" o di "vecchiaia".
art. 22, comma 5 (richiamato)
Richiamata in motivazione ma non determinante: inserita tra le norme richiamate dai ricorrenti per sostenere la diversa qualificazione del trattamento; la Corte ha comunque confermato l'interpretazione storica delle norme del Fondo.
Prevede la possibilità di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente in cassazione: la Corte ha rilevato che tale onere si applica nei casi tipici di rigetto dell'impugnazione e non in caso di rinuncia; per Ventura invece sono stati riconosciuti i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha modificato il regime del contributo unificato (richiamato) e il suo testo è stato evocato dalla Corte per motivare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente soccombente.
Utilizzato per il calcolo delle spese di liquidazione della prestazione professionale (percentuale forfettaria del 15% sulle somme di compenso).
Massime di principio
- La qualificazione del trattamento pensionistico ("pensione di anzianità" vs "pensione di vecchiaia") si determina in base alla normativa vigente al momento della liquidazione della pensione e non viene automaticamente riqualificata dalle modifiche normative sopravvenute.
- Per i pensionati del Fondo Volo liquidati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 164/1997, la sospensione della pensione in caso di rioccupazione soggetta a iscrizione al Fondo trova ancora applicazione ai sensi dell'art. 27 della legge n. 859/1965, salvo che sia diversamente previsto per i periodi successivi all'entrata in vigore della riforma che ha equiparato il regime alle regole generali di cumulo.
- Dalla data di efficacia del d.lgs. 164/1997 (1/7/1997) per i periodi successivi si applicano le regole di cumulo dell'assicurazione generale obbligatoria; tuttavia l'applicazione di tali regole non determina di per sé una retroattiva trasformazione della natura del trattamento liquidato in epoca anteriore.
- La prova e l'onere di dimostrare che, in epoca successiva al pensionamento, siano maturati requisiti tali da giustificare una diversa qualificazione del trattamento ricadono sul ricorrente; la questione è prevalentemente di diritto (interpretazione normativa) e non di mero accertamento fattuale.
- La rinuncia al ricorso estingue la domanda senza applicazione automatica del raddoppio del contributo unificato; l'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 si applica nei casi di soccombenza per rigetto o inammissibilità, non in caso di rinuncia.
- In controversie previdenziali con modifiche legislative sopravvenute, il giudice confronta la disciplina vigente al momento del pensionamento con quella applicabile ai periodi successivi e decide sulla compatibilità delle sospensioni o del cumulo in base alla successione normativa e alla natura del trattamento.
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