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Sentenza

Sentenza n. 5975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o controversa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2024, n. 1287, come definita dagli atti e dalle decisioni intervenuti nella fase di ottemperanza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2024, n. 1287. Nel corso del giudizio sono stati disposti incombenti istruttori, incidenti di esecuzione e chiarimenti, nonché è stato nominato un Commissario ad acta. Con la relazione commissariale del 18 febbraio 2026 le questioni sottoposte al Collegio sono state interamente definite e la ricorrente non ha formulato ulteriori reclami. Il Commissario ad acta ha inoltre chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta, quantificata in 90 giorni complessivi e 270 vacazioni, oltre al rimborso delle spese sostenute.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente definite le questioni oggetto dell'ottemperanza e constatando l'assenza di ulteriori reclami della ricorrente. Ha liquidato in favore del Commissario ad acta € 4.050,00 a titolo di compenso, aumentato in ragione della particolare complessità dell'incarico, oltre € 170,40 per rimborso spese, ponendo il relativo onere a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. Le spese dell'ulteriore fase del giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.m. 30 maggio 2002

    La disposizione è richiamata quale parametro per il calcolo del compenso spettante al Commissario ad acta, determinato sulla base di 270 vacazioni.

  • art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    fino alla cifra richiesta di € 4.050,00

    La disposizione consente l'aumento del compenso in considerazione della particolare complessità dell'incarico commissariale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, gli adempimenti disposti dal giudice consentono di definire integralmente le questioni controverse e il ricorrente non formula ulteriori reclami, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il compenso del Commissario ad acta può essere liquidato considerando la durata effettiva dell'incarico, le vacazioni svolte, i tempi necessari per la redazione delle relazioni e la particolare complessità dell'attività espletata; il relativo onere può essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
  • Le spese della fase di ottemperanza possono essere compensate quando sussistono giustificate ragioni, anche in presenza della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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