Sentenza n. 5975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o controversa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2024, n. 1287, come definita dagli atti e dalle decisioni intervenuti nella fase di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 8 febbraio 2024, n. 1287. Nel corso del giudizio sono stati disposti incombenti istruttori, incidenti di esecuzione e chiarimenti, nonché è stato nominato un Commissario ad acta. Con la relazione commissariale del 18 febbraio 2026 le questioni sottoposte al Collegio sono state interamente definite e la ricorrente non ha formulato ulteriori reclami. Il Commissario ad acta ha inoltre chiesto la liquidazione del compenso per l'attività svolta, quantificata in 90 giorni complessivi e 270 vacazioni, oltre al rimborso delle spese sostenute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente definite le questioni oggetto dell'ottemperanza e constatando l'assenza di ulteriori reclami della ricorrente. Ha liquidato in favore del Commissario ad acta € 4.050,00 a titolo di compenso, aumentato in ragione della particolare complessità dell'incarico, oltre € 170,40 per rimborso spese, ponendo il relativo onere a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. Le spese dell'ulteriore fase del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.m. 30 maggio 2002
La disposizione è richiamata quale parametro per il calcolo del compenso spettante al Commissario ad acta, determinato sulla base di 270 vacazioni.
art. 52, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
fino alla cifra richiesta di € 4.050,00
La disposizione consente l'aumento del compenso in considerazione della particolare complessità dell'incarico commissariale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, gli adempimenti disposti dal giudice consentono di definire integralmente le questioni controverse e il ricorrente non formula ulteriori reclami, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Il compenso del Commissario ad acta può essere liquidato considerando la durata effettiva dell'incarico, le vacazioni svolte, i tempi necessari per la redazione delle relazioni e la particolare complessità dell'attività espletata; il relativo onere può essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
- Le spese della fase di ottemperanza possono essere compensate quando sussistono giustificate ragioni, anche in presenza della cessazione della materia del contendere.
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