Cassazione Penale, Sentenza n. 8631/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Reggio Calabria (29/07/2015) per estorsione pluriaggravata, fondata su due presunte prove nuove: (a) una consulenza tecnica di parte con riascolto e nuova trascrizione di una conversazione intercettata in carcere tra Giuseppe Fulco e i suoi familiari, ottenuta con versione aggiornata del software di ascolto; (b) le dichiarazioni della compagna dell'imputato, che attesterebbe una relazione clandestina con Fulco spiegando i frequenti contatti telefonici tra utenze ritenute rilevanti per la condanna. In Cassazione il ricorrente deduceva: (I) che il software nuovo costituisce tecnica innovativa e quindi prova nuova; (II) vizio di motivazione per non avere disposto una perizia richiesta per valutare la qualità del dato sonoro e la mancata trascrizione di alcuni passaggi; (III) errata valutazione delle dichiarazioni della compagna, la cui spiegazione dei contatti telefonici (natura clandestina del rapporto) non è stata considerata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il ricorso è stato proposto da difensore privo della procura speciale richiesta per impugnare i provvedimenti sulla revisione (art. 571, comma 3, c.p.p.), mancanza che determina l'inammissibilità; (2) sul merito la decisione di merito era logicamente motivata: la consulenza di parte non è stata ritenuta "prova nuova" perché si è limitata al riascolto con versione aggiornata dello stesso software, senza tecnica innovativa o spiegazione tecnica delle divergenze; la Corte d'appello ha ascoltato direttamente la conversazione e ne ha constatato la corrispondenza con le trascrizioni degli inquirenti; le dichiarazioni della compagna sono state ritenute inattendibili, contraddette da elementi oggettivi (contatti telefonici sovrapponibili agli accessi di Fulco al cantiere) e considerate secondarie rispetto alle altre risultanze. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 634, cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale relativa alla disciplina delle ordinanze e dei provvedimenti collegati alla revisione; la Corte d'appello aveva deciso a seguito di annullamento con rinvio emesso ai sensi di tale articolo
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la necessità della procura speciale per il difensore che propone ricorso per Cassazione in materia di revisione; la sua mancata produzione ha comportato l'inammissibilità del ricorso
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento di euro 3000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sent. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende può essere applicata quando non sussista assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione avverso decisioni sulla revisione è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale; la sua assenza determina l'inammissibilità formale del ricorso.
- Una consulenza tecnica di parte basata su riascolto o su aggiornamento di software già in uso non costituisce automaticamente "prova nuova": occorre dimostrare che si tratti di una tecnica effettivamente innovativa o che il nuovo esame abbia prodotto elementi sostanzialmente diversi e tecnicamente spiegati.
- Il giudice può procedere all'ascolto diretto dei supporti audio e confrontarli con le trascrizioni; la mera divergente trascrizione difensiva richiede una spiegazione tecnica plausibile per risultare decisiva.
- Dichiarazioni rese dopo la sentenza (nuove testimonianze) necessitano di riscontri oggettivi per essere ritenute affidabili; la loro inattendibilità può essere motivatamente esclusa se contraddette da elementi telefonici o altri riscontri.
- La mancata richiesta o la negazione di una perizia tecnica è valutata in relazione all'effettiva utilità e alla disponibilità di elementi tecnici specifici: il giudice non è obbligato a disporla se ritiene che il materiale probatorio già acquisito sia valutabile.
- L'inammissibilità per vizi formali espone il ricorrente a condanne per spese e ammende; prima di impugnare è fondamentale verificare la regolarità delle procure e dei presupposti formali.
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