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Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 20.07.2025, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente in data 12.03.2025; - di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.03.2026 - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il 28.01.2026, con la quale si dispone il “non accoglimento” dell’istanza di trasferimento presentata in data 12.03.2025; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo, ancorché non conosciuto e che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Giustizia amministrativa202503283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, reiterato a seguito di remand, dell’istanza di trasferimento del militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni militari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego dell’istanza di trasferimento presentata il 12 marzo 2025 e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di “non accoglimento” adottato dall’Amministrazione a seguito del remand disposto dal TAR con ordinanza n. 763 del 19 dicembre 2025. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la legittimità del diniego del trasferimento e, in particolare, l’adeguatezza della motivazione e il bilanciamento tra gli interessi contrapposti effettuato dall’Amministrazione nell’applicazione dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e nei limiti della cognizione sommaria propria di tale fase, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione dopo il remand è apparso prima facie adeguatamente motivato quanto alle ragioni che, attraverso la considerazione e il bilanciamento degli interessi contrapposti, hanno condotto a ritenere insussistenti le condizioni per accogliere l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 398 del regolamento generale dell’Arma. L’istanza cautelare è stata quindi respinta. È stata confermata la fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura degli interessi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione.

  • art. 398 del regolamento generale dell’Arma

    La valutazione cautelare ha ritenuto prima facie adeguatamente motivato il diniego del trasferimento adottato in relazione alle condizioni previste da tale disposizione.

  • ordinanza n. 763 del 19 dicembre 2025

    Ha disposto il remand a seguito del quale l’Amministrazione ha adottato il nuovo provvedimento di non accoglimento dell’istanza di trasferimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo valuta, con cognizione sommaria, la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare senza anticipare la decisione sul merito.
  • Quando l’Amministrazione riedita il potere a seguito di un remand giurisdizionale, il nuovo provvedimento può superare la delibazione cautelare negativa se appare prima facie adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della decisione e al bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • La decisione amministrativa sull’istanza di trasferimento di un appartenente all’Arma dei Carabinieri deve essere valutata alla luce delle condizioni previste dall’art. 398 del regolamento generale dell’Arma e della motivazione concernente il bilanciamento degli interessi rilevanti.
  • La conferma dell’udienza pubblica di merito è compatibile con il rigetto della domanda cautelare, poiché la valutazione sommaria propria della cautela non definisce la controversia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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