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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32484/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia traeva origine da una sentenza del Tribunale che aveva accertato il lavoro agricolo del resistente. L'INPS proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava improcedibile perché l'atto di impugnazione era stato notificato per posta alla parte personalmente, e non al procuratore domiciliatario, pur presso il domicilio eletto. La Corte territoriale riteneva che il vizio non si fosse sanato per la successiva costituzione in giudizio con altro difensore. Con il ricorso per cassazione l'INPS denunciava, in sostanza, la sanatoria del vizio di notificazione dell'appello per raggiungimento dello scopo, essendosi la controparte costituita nel giudizio di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo dell'INPS. Ha osservato che la notificazione dell'impugnazione era stata eseguita alla parte personalmente nel domicilio eletto presso il difensore del primo grado, all'indirizzo ove la parte risiedeva e dove aveva ricevuto l'atto a mani proprie; inoltre, la parte intimata si era poi costituita con nuovo difensore. In tale situazione, il vizio della notificazione doveva considerarsi sanato per conseguimento dello scopo. La sentenza della Corte d'appello di Messina è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di nullità della notificazione dell'impugnazione, va disposta la rinnovazione d'ufficio, salvo che il vizio risulti sanato per effetto della costituzione della parte intimata.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la nullità della notificazione si considera sanata ex tunc quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come accade se la parte intimata si costituisce in giudizio.

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore presso il domicilio eletto o dichiarato, non integra inesistenza dell'atto ma nullità sanabile.
  • Il vizio della notificazione dell'impugnazione è sanato per raggiungimento dello scopo quando la parte intimata si costituisce in giudizio, anche con diverso difensore, manifestando di avere avuto effettiva conoscenza dell'atto.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione per vizio di notificazione non è corretta se, dagli atti, risulta che il destinatario ha ricevuto l'atto e si è poi difeso nel giudizio di gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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