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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20453/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento doganale con cui l'amministrazione ha contestato a una società importatrice la mancata inclusione delle royalties corrisposte a un licenziante nel valore in dogana di merci importate, con conseguente avviso di rettifica e irrogazione di sanzione. La società ha impugnato gli atti, ma sia il primo giudice sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno respinto il ricorso. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d'appello sulla rilevanza delle royalties; 2) violazione delle norme doganali UE sul valore di transazione e sull'inclusione dei diritti di licenza, sostenendo che mancasse il presupposto della 'condizione di vendita'; 3) omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo all'asserita assenza di collegamento tra licenziante e produttore e alla natura meramente qualitativa dei poteri di controllo; 4) omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, riguardante la pretesa duplicazione dell'imposizione rispetto alle royalties già pagate; 5) omessa pronuncia sul terzo motivo di appello relativo alla sanzione; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la specificità del design e della tecnologia delle merci rispetto al marchio; 7) violazione della disciplina sulle spese di lite per l'eccessiva liquidazione operata in appello. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi sei motivi, osservando che la sentenza d'appello era coerente con la normativa doganale e con la giurisprudenza unionale e di legittimità sulla nozione di royalties come condizione della vendita, e che non vi era omessa pronuncia nei punti dedotti; ha invece accolto il settimo motivo, rilevando che la liquidazione delle spese del grado di appello non era conforme ai parametri tariffari applicabili.

La decisione

La Corte ha accolto solo il settimo motivo di ricorso, rigettando tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di secondo grado e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese dell'appello in Euro 370,00 oltre spese generali. Ha inoltre condannato la ricorrente a rifondere alla controricorrente i tre quarti delle spese del giudizio di legittimità, compensando il restante quarto. Sul merito della pretesa doganale, invece, è rimasta ferma la conferma dell'inclusione delle royalties nel valore in dogana e della relativa sanzione, poiché i motivi principali di ricorso sono stati tutti respinti o dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e coerente, non riducibile al minimo costituzionale.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge in cassazione.

  • artt. 70 e 71 Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)

    La base del valore in dogana è il valore di transazione; le royalties vanno incluse quando costituiscono un corrispettivo o diritto di licenza dovuto come condizione della vendita delle merci importate.

  • art. 136 Reg. (UE) n. 2447/2015

    La Corte ne ha confermato la lettura secondo cui il pagamento di royalties è rilevante se le royalties sono connesse alle merci e pagate come condizione della vendita; il collegamento tra venditore e licenziante non è requisito indispensabile.

  • art. 267 TFUE

    È stato negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia perché il quadro interpretativo è stato ritenuto consolidato e non dubbio.

  • artt. 112 e 342 c.p.c.

    Le doglianze di omessa pronuncia sono state respinte perché il giudice d'appello aveva comunque esaminato le questioni, e perché non ogni mancata adesione alla prospettazione di parte integra omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che alcune contestazioni avrebbero riguardato semmai la valutazione delle prove, non l'omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sull'omesso esame di un fatto decisivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per contestare la liquidazione delle spese nei giudizi tributari.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Parametro tariffario per la liquidazione dei compensi, ritenuto non rispettato dalla sentenza impugnata nella parte sulle spese.

  • d.m. n. 147 del 2022

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina sopravvenuta delle tabelle di liquidazione dei compensi, in relazione alla quantificazione delle spese.

  • art. 303, comma 3, lett. a), TULD

    Richiamato nel contesto della sanzione, ma la specifica censura sulla sanzione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'inclusione delle royalties nel valore in dogana, il criterio decisivo è verificare se il loro pagamento costituisca una condizione della vendita delle merci importate; la condizione può essere esplicita oppure implicita.
  • Nella disciplina doganale unionale vigente, il collegamento tra licenziante e venditore non è requisito indispensabile per l'inclusione delle royalties nel valore in dogana; può essere solo uno degli indici rilevanti, non l'unico né necessario.
  • Per accertare la condizione di vendita occorre esaminare complessivamente il contratto di licenza e le clausole che attribuiscono al licenziante poteri incisivi sulla produzione, distribuzione e vendita, oltre al mero controllo qualitativo.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta la questione sostanziale, anche se la decide in senso non condiviso dalla parte; il vizio ricorre solo se manca del tutto una decisione, anche implicita, sulla domanda o eccezione.
  • La liquidazione delle spese processuali è censurabile in cassazione quando risulta palesemente non conforme ai parametri normativi applicabili; in tal caso la Corte può cassare sul punto e decidere nel merito la corretta quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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