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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34880/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi proposti esorbitano dai limiti del giudizio di rinvio fissati dalla precedente sentenza di annullamento, limitato al bilanciamento tra recidiva e attenuante della lieve entità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano resa in sede di rinvio. Dai dati disponibili, il ricorso contestava la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze erano estranee al perimetro del giudizio di rinvio, che era stato limitato dalla precedente sentenza di annullamento al solo giudizio di bilanciamento tra la recidiva ritenuta e la circostanza attenuante della lieve entità già concessa.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è menzionata come circostanza già ritenuta nel giudizio di merito e oggetto del solo bilanciamento devoluto in rinvio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono indicate come tema devoluto dal ricorrente, ma ritenuto non esaminabile perché fuori dai limiti del rinvio.

  • art. 81 c.p.

    Non citato espressamente nel testo; nessuna norma ulteriore è determinabile con certezza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice e le parti sono vincolati al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente: non possono essere riproposte questioni estranee ai capi o ai punti devoluti per effetto dell'annullamento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure che esorbitano dai limiti del giudizio di rinvio, ossia questioni già definitivamente precluse o non devolute al giudice del rinvio.
  • Quando l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione è limitato a un specifico bilanciamento tra circostanze, il sindacato successivo non può estendersi a nuove contestazioni sulla sussistenza o esclusione di circostanze non rimesse al rinvio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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