Cassazione Penale, Sentenza n. 37398/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, aveva ordinato la confisca di un terreno agricolo e dei manufatti ivi esistenti. Le censure principali erano: 1) violazione del diritto di difesa e mancato contraddittorio per l'accertamento della responsabilità (decisione fondata soltanto su documenti prodotti dal P.M. senza escussione di testi richiesti dalla difesa); 2) inutilizzabilità o nullità degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento; 3) carenza dell'accertamento del profilo soggettivo del reato (assenza di prova del dolo o della colpevolezza specifica); 4) insufficiente istruttoria e mancata acquisizione di prove a discarico; 5) violazione della presunzione di innocenza e dei diritti garantiti dalla CEDU (art.6) e dalla Costituzione; 6) violazione del principio di proporzionalità con riguardo all'estensione della confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto legittima la statuizione di confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 anche in presenza della prescrizione perché la sussistenza del fatto era stata accertata sotto il profilo oggettivo e soggettivo e nel contesto di un giudizio che aveva assicurato il contraddittorio. La Corte ha affermato che la decisione può fondarsi su documenti prodotti dal P.M. se tali elementi documentali risultano precisi, congrui e univocamente concludenti; l'incompletezza dell'istruttoria o la mancata escussione di tutti i testi ammessi non è di per sé dirimente quando il giudice motivi la superfluità delle prove non assunte. Ha inoltre ricordato che il reato di lottizzazione abusiva può integrarsi anche a titolo di colpa (non necessariamente dolo). Le censure sulla proporzionalità della confisca sono state ritenute generiche e prive di specificità, per cui non hanno sconfitto la decisione di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2
Consente la confisca per lottizzazione abusiva anche quando il reato sia estinto per prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la partecipazione degli interessati
Codice di procedura penale, art. 129, comma 1
Dopo la dichiarazione di estinzione del reato il giudizio non può proseguire unicamente per compiere accertamenti; ciò non esclude però che, se già assicurato il contraddittorio, si possa disporre la confisca prevista dalla norma speciale
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
«ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico»
Il diritto a un giusto processo e all'esame dei testimoni di parte è tutelato, ma non sempre l'assenza di escussione di testi a discarico invalida l'accertamento quando il giudice motivi la superfluità delle prove e si fondi su elementi documentali chiari e decisivi
Costituzione Italiana, art. 111
Garantisce il principio del contraddittorio nel processo; tuttavia il potere giudiziario di revocare prove ammesse per superfluità è compatibile se adeguatamente motivato
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 può essere disposta anche quando il reato è estinto per prescrizione, se la sussistenza del fatto è stata già accertata con pieno contraddittorio; non è necessario che la sentenza di merito continui il processo oltre la dichiarazione di estinzione per compiere nuovi accertamenti
- Il giudice può decidere sulla base di documenti prodotti dal pubblico ministero se tali documenti sono precisi, congrui e univocamente concludenti; la mancata escussione di tutti i testi ammessi non invalida automaticamente la decisione se il giudice ha adeguatamente motivato la superfluità delle prove non assunte
- Per il reato di lottizzazione abusiva può essere sufficiente la colpa (responsabilità anche a titolo di negligenza), per cui l'elemento soggettivo non richiede sempre il dolo
- Le doglianze relative alla proporzionalità della confisca richiedono specificità: il ricorrente deve indicare concretamente le porzioni del bene che non sono interessate dall'attività lottizzatoria o proporre misure alternative meno afflittive; deduzioni generiche saranno respinte
- Le eccezioni fondate su violazioni della CEDU o della Costituzione in materia di contraddittorio e diritti della difesa sono valutate alla luce della effettiva completezza e motivazione dell'attività probatoria svolta in giudizio; la semplice produzione documentale non determina automaticamente violazione se la decisione di merito dimostra adeguata valutazione e partecipazione delle parti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37304/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37327/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37328/2025 del 17/11/2025
- Sentenza penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 37329/2025 del 17/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →