Sentenza del 27/03/2019 n. 8542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2006-2007. La Camera di Commercio sosteneva, tra l'altro, di avere diritto all'esenzione prevista dal D.P.R. n. 917 del 1987, art. 7, lett. i), in quanto ente non commerciale, proprietario e utilizzatore diretto degli immobili per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali. Contestava inoltre l'applicazione di rendite catastali superiori a quelle risultanti dalle visure catastali. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo non provato il requisito oggettivo dell'esenzione e rilevando anche la mancata dichiarazione preventiva richiesta dal regolamento comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa all'applicazione di rendite catastali superiori a quelle risultanti dalle visure. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili perché non contestavano tutte le autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento della decisione, inclusa la mancata dichiarazione preventiva richiesta dal regolamento comunale. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Non è stata quindi definitivamente riconosciuta l'esenzione ICI.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1987, art. 7, lett. i)
Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività non commerciali
L'esenzione richiede la sussistenza sia del requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo, relativo all'utilizzo esclusivo dell'immobile per attività non commerciali. Nel caso concreto la Cassazione non ha deciso definitivamente se tali requisiti fossero presenti.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
L'omessa decisione su una specifica domanda o eccezione ritualmente proposta integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e comporta la cassazione della sentenza sul punto.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative in prossimità dell'udienza in Cassazione.
Regolamento comunale di Roma sull'ICI
Secondo la decisione di merito, l'agevolazione richiedeva una preventiva dichiarazione del contribuente di volersene avvalere. Tale autonoma ragione non è stata adeguatamente contestata nel ricorso per Cassazione.
Principio delle rationes decidendi autonome
Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte. Se una ratio idonea a sorreggere la decisione non viene impugnata, la decisione resta valida su quella base e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In un ricorso è necessario contestare tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione impugnata; colpirne soltanto una può rendere il ricorso inammissibile o comunque inutile.
- Il giudice deve esaminare ogni domanda o eccezione specificamente proposta dalle parti. L'omessa pronuncia su una questione concreta e decisiva costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Per ottenere un'esenzione fiscale riservata agli enti non commerciali occorre dimostrare sia la natura non commerciale dell'ente sia l'utilizzo concreto ed esclusivo dell'immobile per attività agevolate.
- La verifica dei requisiti sostanziali dell'esenzione non esclude il rispetto degli eventuali adempimenti formali previsti dalla legge o dai regolamenti comunali, come dichiarazioni o comunicazioni preventive.
- La cassazione con rinvio non equivale al riconoscimento definitivo del diritto sostanziale: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione non decisa, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte.
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