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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01414/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla luce del richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità penale, deducendo un motivo sostanzialmente riproduttivo delle censure già svolte nei gradi di merito. In particolare, il ricorso contestava il giudizio di responsabilità e l'interpretazione del contenuto di conversazioni intercettate, già esaminati e disattesi dal giudice di appello con motivazione ritenuta immune da vizi logici o giuridici. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non introduceva reali censure nuove, ma si limitava a reiterare doglianze già respinte.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non si applica solo se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera contestazione del giudizio di responsabilità o della valutazione di conversazioni intercettate, se già puntualmente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e giuridicamente corretta, non integra un valido motivo di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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