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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36221/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo dei ratei di pensione di vecchiaia in relazione alla contribuzione figurativa per periodi di CIG, con specifico riferimento al computo nella base pensionabile degli emolumenti extramensili, quali tredicesima mensilità e indennità sostitutiva delle ferie non godute. La Corte d'appello aveva condannato l'INPS a corrispondere al pensionato i ratei differenziali, ritenendo non provato dall'Istituto di avere incluso tali emolumenti nel calcolo e valorizzando anche presunzioni tratte da circolari interne. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, L. n. 155/1981, 2 L. n. 164/1975 e 2697 c.c., sostenendo che erroneamente la Corte territoriale aveva posto a suo carico l'onere di provare l'avvenuto pagamento dei ratei comprensivi degli emolumenti extramensili e aveva male interpretato le circolari INPS, le quali a suo dire non si riferivano alla contribuzione figurativa relativa ai periodi di CIG.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale perché, in materia di credito pensionistico, al creditore spetta allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre grava sull'INPS, che eccepisca l'avvenuto pagamento, la prova del fatto estintivo del credito. Ha inoltre osservato che la doglianza dell'INPS si concentrava sulla ratio presuntiva relativa al mancato computo degli emolumenti nelle circolari interne, ma non confutava l'autonoma ratio decisiva fondata sulla mancata prova del pagamento. Per tale profilo la censura è stata dichiarata inammissibile. Il pensionato è rimasto intimato nel giudizio di legittimità, e non è stata pronunciata alcuna statuizione di accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. n. 155/1981

    richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina del computo degli emolumenti nella base di calcolo della pensione, ma la Corte non accoglie la tesi dell'Istituto sulla ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 2 L. n. 164/1975

    richiamato dall'INPS quale parametro normativo del calcolo pensionistico, senza che la Corte ne ricavi un diverso criterio sull'onere della prova

  • art. 2697 c.c.

    la prova del fatto costitutivo del credito pensionistico richiede l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, mentre la prova del fatto estintivo, cioè del pagamento dei ratei dovuti, incombe sul debitore/ente previdenziale

  • Cass. S.U. n. 13533/01

    richiamata come precedente conforme sul riparto dell'onere della prova in tema di adempimento e inadempimento

Massime di principio

  • In materia di credito alla prestazione pensionistica, il pensionato-creditore deve allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre spetta all'ente previdenziale provare l'avvenuto pagamento quale fatto estintivo del diritto azionato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ratio autonoma e decisiva non efficacemente censurata, la critica che investa solo un diverso passaggio argomentativo non è idonea a scalfire la decisione e può rendere il motivo inammissibile.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata se mira, in sostanza, a ribaltare sul creditore la prova del fatto estintivo del credito anziché contestare la corretta applicazione delle regole generali sull'onere probatorio.
  • In presenza di un'eccezione di avvenuto pagamento dei ratei pensionistici, il debitore che la solleva deve fornire prova concreta del pagamento, non essendo sufficiente una diversa lettura di circolari o di documenti interni se non supportata da elementi fattuali specifici.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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