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Ordinanza

Ordinanza n. 6172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2693/2026, limitatamente al contrasto tra motivazione e dispositivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha presentato istanza di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., deducendo il contrasto manifesto tra la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 2693/2026, dalla quale risultava l’accoglimento della domanda cautelare, e il dispositivo, che invece disponeva il rigetto dell’istanza. Il contrasto è stato prospettato come errore materiale immediatamente rilevabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che la motivazione evidenziasse inequivocabilmente l’accoglimento della domanda cautelare e che il dispositivo fosse difforme per mero errore materiale. Richiamando l’orientamento secondo cui la procedura di correzione è applicabile anche al contrasto tra motivazione e dispositivo quando la statuizione corretta emerga in modo chiaro e immediato dalla decisione, ha sostituito nel dispositivo dell’ordinanza n. 2693/2026 la parola “respinge” con la parola “accoglie”. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e disposto l’oscuramento delle generalità dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    procedura di correzione di errore materiale

    Consente la correzione dell’errore materiale contenuto in una decisione, anche quando emerga un contrasto manifesto tra motivazione e dispositivo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell’errore materiale è applicabile anche quando sussista un contrasto tra motivazione e dispositivo, purché la statuizione effettivamente voluta dal giudice emerga dalla decisione in termini inequivoci e immediatamente rilevabili, senza necessità di una nuova valutazione decisoria.
  • Quando la motivazione di un’ordinanza cautelare evidenzia chiaramente l’accoglimento della domanda, ma il dispositivo ne dispone erroneamente il rigetto, il contrasto può essere corretto mediante la sostituzione della formulazione dispositiva errata con quella conforme alla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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