Ordinanza n. 6172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2693/2026, limitatamente al contrasto tra motivazione e dispositivo
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha presentato istanza di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., deducendo il contrasto manifesto tra la motivazione dell’ordinanza cautelare n. 2693/2026, dalla quale risultava l’accoglimento della domanda cautelare, e il dispositivo, che invece disponeva il rigetto dell’istanza. Il contrasto è stato prospettato come errore materiale immediatamente rilevabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che la motivazione evidenziasse inequivocabilmente l’accoglimento della domanda cautelare e che il dispositivo fosse difforme per mero errore materiale. Richiamando l’orientamento secondo cui la procedura di correzione è applicabile anche al contrasto tra motivazione e dispositivo quando la statuizione corretta emerga in modo chiaro e immediato dalla decisione, ha sostituito nel dispositivo dell’ordinanza n. 2693/2026 la parola “respinge” con la parola “accoglie”. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e disposto l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Norme richiamate
procedura di correzione di errore materiale
Consente la correzione dell’errore materiale contenuto in una decisione, anche quando emerga un contrasto manifesto tra motivazione e dispositivo.
Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell’errore materiale è applicabile anche quando sussista un contrasto tra motivazione e dispositivo, purché la statuizione effettivamente voluta dal giudice emerga dalla decisione in termini inequivoci e immediatamente rilevabili, senza necessità di una nuova valutazione decisoria.
- Quando la motivazione di un’ordinanza cautelare evidenzia chiaramente l’accoglimento della domanda, ma il dispositivo ne dispone erroneamente il rigetto, il contrasto può essere corretto mediante la sostituzione della formulazione dispositiva errata con quella conforme alla motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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