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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9956/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando il trattamento sanzionatorio a suo favore, ma confermando la responsabilità per i reati di furto aggravato ascritti ai capi c) e d). Le censure includevano: 1) vizio di motivazione e valutazione errata delle risultanze probatorie in ordine all'identificazione dell'imputato come autore dei due furti (discrasie nelle dichiarazioni delle persone offese e contrasto tra riconoscimenti fotografici e ricognizioni personali); 2) vizio nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) mancata disapplicazione della recidiva contestata; 4) eccesso nella maggiorazione per continuazione e contestazioni sulla corretta quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (che contestavano in sostanza la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale), ritenendoli censure di merito generiche non autosufficienti e non scrutinabili in sede di legittimità; ha invece accolto il quarto motivo relativo alla recidiva (ovvero la mancata motivazione adeguata della Corte territoriale sulla sussistenza della recidiva reiterata), annullando la sentenza limitatamente al riconoscimento della recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per una nuova motivazione conforme ai criteri di legge. È stato ribadito che resta definitivo l'accertamento della responsabilità penale di Pulejo; infine, per la soccombenza parziale dell'imputato non è stata imposta la condanna al pagamento delle spese processuali né sanzione amministrativa pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale e alla possibilità di trattazione orale limitata; citata per spiegare la forma del deposito delle conclusioni del PG in Cassazione.

  • artt. 213 e ss. c.p.p.

    Richiamati con riferimento ai limiti probatori del riconoscimento fotografico e dell'uso in giudizio delle individuazioni compiute nelle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che tali individuazioni possano essere valorizzate se motivate congruamente e se non sussistono elementi che ne compromettano l'attendibilità.

  • art. 500, co. 4, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come limite all'utilizzabilità dell'individuazione fotografica, la Corte però ha ritenuto l'uso legittimo se adeguatamente motivato, tenendo conto del contesto e della distanza temporale tra i fatti e la ricognizione.

  • art. 500, co. 3 e art. 526, co. 1‑bis, c.p.p.

    Menzionate nella discussione sulla possibile sottrazione all'esame e sulle forme di resistenza della persona offesa; la Corte di legittimità ha però ritenuto che il giudice di merito possa motivare il diverso valore probatorio delle individuazioni in relazione all'età, al disagio o al tempo trascorso.

  • art. 99 cod. pen.

    Fondamentale per il motivo accolto: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la recidiva, se prevista, va accertata con valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale, non con un mero riscontro formale dei precedenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio per la dosimetria della pena e per la valutazione della recidiva: il giudice deve considerare la natura dei reati precedenti, la loro offensività, la distanza temporale, l'omogeneità e altri parametri individualizzanti prima di applicare la recidiva e aumentarne gli effetti nella pena.

Massime di principio

  • In tema di riconoscimento fotografico, un identikit o riconoscimento eseguito nelle indagini preliminari può avere rilevanza probatoria anche se la ricognizione personale successiva è negativa, purché la corte di merito motivi congruamente le ragioni che giustificano la maggiore attendibilità della prova fotografica (es. prossimità temporale al fatto, condizioni della persona offesa, durata tra i fatti e la ricognizione).
  • La Cassazione non è luogo per rivalutazioni generiche del merito: i motivi che si risolvono in una mera alternativa di lettura del materiale probatorio sono inammissibili se non sono specifici, ben argomentati e autosufficienti (devono contenere o allegare gli atti o le trascrizioni richiamate).
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che le doglianze basate su atti processuali contengano la trascrizione o l'allegazione degli atti rilevanti; l'omissione può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • La ricorrenza della recidiva va valutata concretamente secondo i parametri dell'art. 133 c.p.: non è sufficiente l'elenco dei precedenti o la loro gravità in astratto; il giudice deve motivare come e perché le condotte pregresse denotano una perdurante pericolosità sociale rispetto al fatto in esame.
  • Se la Cassazione annulla soltanto una parte della decisione (ad es. la qualificazione della recidiva e la quantificazione della pena) e conferma la responsabilità sostanziale, la causa viene rinviata per il solo perfezionamento della motivazione e della misura della pena, con passaggio in giudicato sulle statuizioni di colpevolezza già confermate.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso a favore dell'imputato la Corte può decidere di non assoggettare il ricorrente al pagamento delle spese processuali o di sanzioni amministrative: la soccombenza limitata può incidere sulla liquidazione delle spese.

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