Cassazione Civile, Ordinanza n. 10534/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia presentata anteriormente all’adunanza camerale e ha dichiarato estinto il procedimento di correzione di errore materiale per rinuncia. Ha inoltre disposto che nulla fosse liquidato per le spese del presente giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (imprenditore agricolo)
La controversia
La vicenda riguarda un precedente giudizio di legittimità definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo, condannando la parte soccombente alle spese in favore del controricorrente. Successivamente, su istanza dei difensori del controricorrente, era stato avviato un procedimento di correzione di errore materiale relativo a quell’ordinanza. Prima dell’adunanza camerale fissata per la trattazione del procedimento di correzione, la parte che aveva promosso il procedimento ha presentato dichiarazione di rinuncia. Il ricorso in esame, dunque, non verte sul merito della controversia originaria, ma sull’estinzione del procedimento incidentale di correzione per effetto della rinuncia intervenuta prima della decisione.
Norme richiamate
richiamato come base per la trattazione camerale del procedimento di correzione di errore materiale
ordinanza n. 16814/2024
menzionata quale provvedimento oggetto del procedimento di correzione, già definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o al mezzo di impugnazione, quando interviene prima della decisione, determina l'estinzione del relativo procedimento senza necessità di una pronuncia sul merito.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, se il richiedente rinuncia prima dell'adunanza camerale, il giudice deve dichiarare l'estinzione del procedimento.
- In caso di estinzione per rinuncia del procedimento di correzione, la Corte può statuire che non vi sia luogo a liquidazione delle spese del nuovo giudizio.
Come è indicizzato
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