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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10534/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia presentata anteriormente all’adunanza camerale e ha dichiarato estinto il procedimento di correzione di errore materiale per rinuncia. Ha inoltre disposto che nulla fosse liquidato per le spese del presente giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (imprenditore agricolo)

La controversia

La vicenda riguarda un precedente giudizio di legittimità definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo, condannando la parte soccombente alle spese in favore del controricorrente. Successivamente, su istanza dei difensori del controricorrente, era stato avviato un procedimento di correzione di errore materiale relativo a quell’ordinanza. Prima dell’adunanza camerale fissata per la trattazione del procedimento di correzione, la parte che aveva promosso il procedimento ha presentato dichiarazione di rinuncia. Il ricorso in esame, dunque, non verte sul merito della controversia originaria, ma sull’estinzione del procedimento incidentale di correzione per effetto della rinuncia intervenuta prima della decisione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione camerale del procedimento di correzione di errore materiale

  • ordinanza n. 16814/2024

    menzionata quale provvedimento oggetto del procedimento di correzione, già definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso o al mezzo di impugnazione, quando interviene prima della decisione, determina l'estinzione del relativo procedimento senza necessità di una pronuncia sul merito.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale, se il richiedente rinuncia prima dell'adunanza camerale, il giudice deve dichiarare l'estinzione del procedimento.
  • In caso di estinzione per rinuncia del procedimento di correzione, la Corte può statuire che non vi sia luogo a liquidazione delle spese del nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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