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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05135/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento tributario. Il Presidente della Commissione tributaria regionale aveva respinto l'opposizione proposta dall'associazione, ritenendo che l'istanza non rispettasse le modalità di certificazione dei limiti di reddito e che, essendo stata trasmessa per posta, dovesse essere corredata dalla copia del documento di identità del legale rappresentante; aveva inoltre reputato irrilevante l'autentica della firma apposta dal difensore e non pertinente la mancata risposta a una richiesta di integrazione documentale. Nel ricorso per cassazione l'associazione ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sostenendo che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la trasmissione del documento d'identità e avrebbe attribuito rilievo all'autentica della firma del difensore, oltre ad aver deciso su una diversa impugnazione rispetto a quella proposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto anzitutto ammissibile il ricorso avverso il provvedimento che aveva definito l'opposizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, il diniego di ammissione al patrocinio va opposto ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e non con ricorso ex art. 99 dello stesso testo unico; tuttavia ha escluso che potesse essere rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in assenza di specifica censura. Nel merito ha respinto il motivo, affermando che l'art. 78 D.P.R. 115/2002 consente l'istanza di patrocinio con firma autenticata dal difensore oppure con le modalità dell'art. 38 D.P.R. 445/2000; tale ultima norma richiede, quando l'istanza non sia presentata in presenza del dipendente addetto, la sottoscrizione e l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 46 D.P.R. 445/2000 si limita a consentire l'autocertificazione di taluni stati e qualità, senza derogare alla procedura di presentazione fissata dall'art. 38. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 78 D.P.R. 115/2002

    "L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

    La Corte ha interpretato l"ovvero" come indicazione di due modalità alternative di presentazione dell'istanza: autenticazione del difensore se la domanda è consegnata direttamente, oppure presentazione secondo l'art. 38 D.P.R. 445/2000 se la domanda è trasmessa con tale modalità.

  • art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000

    "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive ... sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore"

    La Corte ha ritenuto che, quando l'istanza non sia presentata in presenza del dipendente addetto, la copia del documento di identità è necessaria e integra il corretto corredo dell'atto.

  • art. 46 D.P.R. 445/2000

    La norma è stata considerata come disposizione che consente l'autocertificazione di determinati stati e qualità, ma non come fonte di deroga alla procedura di presentazione dell'istanza prevista dall'art. 38.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c.; la censura è stata respinta.

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, hanno affermato che nel processo tributario l'impugnazione del diniego o revoca dell'ammissione al patrocinio va proposta con opposizione ex art. 170.

  • art. 99 D.P.R. 115/2002

    È stato escluso che tale rimedio, tipico del processo penale, sia estensibile al processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, l'istanza deve rispettare rigorosamente la modalità di sottoscrizione e presentazione prevista dalla disciplina speciale: l'autentica del difensore e l'allegazione del documento di identità non sono requisiti intercambiabili in modo indiscriminato, ma dipendono dalla forma concreta di presentazione dell'istanza.
  • L'art. 46 del D.P.R. 445/2000 consente l'autocertificazione di determinati stati e qualità, ma non incide sulle regole formali di presentazione dell'istanza stabilite dall'art. 38 dello stesso testo unico.
  • Nel processo tributario, l'impugnazione del provvedimento di diniego o revoca del patrocinio a spese dello Stato segue l'opposizione prevista dall'art. 170 D.P.R. 115/2002, non il ricorso ex art. 99, che resta rimedio legato al processo penale.
  • Il difetto di giurisdizione non può essere rilevato d'ufficio oltre il grado di merito in assenza di specifica censura, quando la questione non sia stata ritualmente devoluta al giudice di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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