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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9341/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. La censura principale era che la Corte d'appello aveva erroneamente rifiutato la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza di un teste che avrebbe fornito un alibi. Dellagaren sosteneva che la prova richiesta era "nuova" (sopravvenuta rispetto al primo grado) ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e non una rinnovazione di prove già acquisite ai sensi del comma 1; perciò il giudice di appello avrebbe dovuto ammetterla seguendo i canoni ordinari di ammissibilità (escludendo solo prove vietate, manifestamente superflue o irrilevanti) e non applicare l'eccezionale regime della rinnovazione del comma 1.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il ricorso per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) può rilevare solo errori decisivi e ha ricordato i poteri del giudice d'appello sulle prove nuove (art. 603, comma 2). Pur rilevando che la Corte di cassazione aveva in parte inquadrato la questione con riferimento al comma 1 dell'art. 603, la Corte ha ritenuto che, anche assumendo un fraintendimento, l'errore denunciato non era decisivo: la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente e non manifestamente illogico che poteva decidere allo stato degli atti in presenza di elementi probatori autonomi (impronte digitali sulla targa contraffatta e positivi riconoscimenti), rendendo superflua l'acquisizione della testimonianza. Perciò la mancata ammissione della prova, anche se qualificabile come "nuova", non avrebbe cambiato l'esito del giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: può essere rilevato solo l'errore materiale o di fatto decisivo, cioè quello che avrebbe determinato una diversa pronuncia se non si fosse verificato.

  • art. 603, comma 1 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per prove già esistenti: regime eccezionale che riconosce al giudice di appello ampia discrezionalità e richiede condizioni particolari per riassumere prove già acquisite in primo grado.

  • art. 603, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione di prove nuove, sopravvenute o scoperte dopo il primo grado: il giudice d'appello deve valutare l'ammissione secondo i limiti dell'art. 495 e dell'art. 190 (ammettere le prove salvo quelle vietate o manifestamente superflue/irrilevanti), non richiedendo l'indispensabilità della prova ma la sua utilità processuale.

  • art. 495, comma 1 cod. proc. pen.

    Rinvio alla regola generale di ammissibilità delle prove: si escludono le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti.

  • art. 190, comma 1 cod. proc. pen.

    Principio generale sull'ammissione delle prove secondo il quale il giudice ammette le prove salvo quelle vietate o manifestamente superflue o irrilevanti; richiamato come criterio per le prove nuove in appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in giurisprudenza in relazione al tema dell'omesso esame di motivi: l'omissione non configura automaticamente errore di fatto se il motivo è implicitamente assorbito o non decisivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis è ammissibile solo se l'errore è decisivo: il ricorrente deve dimostrare che, senza l'errore, la decisione sarebbe certamente diversa.
  • Per ottenere in appello l'assunzione di prove "nuove" (sopravvenute), occorre chiarire e documentare la novità rispetto al thema probandum del primo grado e spiegare l'utilità processuale della prova; il giudice d'appello valuta l'ammissibilità escludendo solo prove vietate o manifestamente superflue o irrilevanti.
  • Se la Corte d'appello motiva che può decidere allo stato degli atti perché esistono elementi probatori robusti che confermano la decisione, la mancata ammissione di una prova aggiuntiva può essere ritenuta non decisiva e quindi non rilevante per un ricorso straordinario.
  • Nelle impugnazioni è importante formulare le censure con chiarezza e specificità: errori di inquadramento formale del motivo (es. richiamare il comma 1 invece del comma 2) vanno accompagnati dalla dimostrazione che tale fraintendimento è stato decisivo per l'esito, altrimenti la censura rischia di essere dichiarata priva di specificità o manifestamente infondata.
  • Per ridurre il rischio di rigetto, la difesa che richiede rinnovazione istruttoria dovrebbe documentare il contenuto delle dichiarazioni già rese in sede di indagini difensive, spiegare la differenza rispetto alle testimonianze già rese in primo grado e dimostrare concretamente come la nuova prova potrebbe incidere sulla decisione.

Testo integrale

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