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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Enti non commerciali - Costi deducibili - Spese pubblicitarie in favore di associazioni sportive dilettantistiche - Art. 90 comma 8 L. 289/02 - Presunzione legale - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione prevista dall’art. 90, comma 8, opera sulla qualificazione delle somme come spese pubblicitarie anziché liberalità, ma non dimostra automaticamente la loro inerenza. Il contribuente deve provare che la spesa è concretamente correlata alla produzione dei ricavi; tale requisito non è assorbito dalla presunzione legale. In mancanza di questa prova, la deduzione può essere negata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 alle somme, fino a 200.000 euro, versate a un’associazione sportiva dilettantistica. Il contribuente sosteneva che tali importi dovessero presumersi spese pubblicitarie e quindi deducibili. La questione centrale era se la presunzione legale comprendesse anche l’inerenza del costo rispetto all’attività e ai ricavi del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Le somme erogate fino a 200.000 euro alle associazioni sportive dilettantistiche si presumono spese di pubblicità.

    La norma introduce una presunzione legale in favore della qualificazione delle erogazioni come spese pubblicitarie fiscalmente deducibili, anziché liberalità. La presunzione non si estende, però, alla prova dell’inerenza della spesa, che resta a carico del contribuente.

Massime di principio

  • La presunzione normativa può agevolare la qualificazione formale di un’erogazione, ma non elimina necessariamente tutti gli altri requisiti richiesti per la deducibilità fiscale.
  • Anche quando una spesa è presunta pubblicitaria, il contribuente deve dimostrare l’inerenza, cioè il collegamento concreto tra l’attività promozionale e la propria attività economica o produzione di ricavi.
  • Per sostenere la deduzione è opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, prove dell’effettiva esposizione del marchio o della pubblicità, documentazione delle prestazioni svolte e ogni elemento idoneo a dimostrare il rapporto con l’attività e i ricavi.
  • Il rispetto del limite quantitativo previsto dalla norma non rende automaticamente deducibile qualsiasi pagamento: restano verificabili l’effettività, la riferibilità all’attività e l’inerenza del costo.

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