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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09154/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per falsa dichiarazione resa nella domanda di reddito di cittadinanza. Il fatto contestato consiste nell'aver dichiarato di risiedere in Italia da 10 anni, pur essendo entrato nel territorio nazionale il 05/11/2020 e avendo presentato l'istanza il 28/09/2021. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo, sostenendo che mancasse il dolo. Con il secondo ha contestato l'interpretazione della nozione di residenza continuativa richiesta dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. Con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 5 c.p., sostenendo che si trattasse di errore sul fatto e non di errore sulla legge penale. Ha inoltre depositato conclusioni scritte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero censure già formulate in appello e mirassero a una nuova valutazione del fatto, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, poiché non risultava provato che il personale del CAF non avesse adeguatamente informato l'imputato sui requisiti per il beneficio. Quanto alla nozione di residenza continuativa, ha richiamato un recente orientamento secondo cui la disposizione incriminatrice resta conforme ai parametri costituzionali e sovranazionali, pur essendo il requisito della precedente residenza limitato a cinque anni. Ha quindi affermato la persistente rilevanza penale della condotta, essendo l'imputato comunque residente in Italia da meno di cinque anni al momento della domanda. Infine, ha ribadito che l'ignoranza o l'errore sui requisiti per ottenere l'erogazione integra errore sulla legge penale, non scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p., né ricorre ignoranza inevitabile. Per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Integra la fattispecie incriminatrice delle false dichiarazioni rese per ottenere il reddito di cittadinanza; la condotta di attestare falsamente il requisito della precedente residenza conserva rilevanza penale, anche alla luce del requisito dei cinque anni richiamato dalla giurisprudenza recente.

  • art. 2 della l. n. 4 del 2019

    Viene considerato come norma che integra il precetto penale richiamato dall'art. 7 della medesima legge, sicché l'errore sui requisiti per il beneficio si traduce in errore sulla legge penale.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza o l'errore sulla disciplina che regola il diritto al beneficio non esclude il dolo; non è ravvisata ignoranza inevitabile della legge penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 31 del 2025

    Richiamata insieme alla giurisprudenza UE per affermare la conformità della disciplina incriminatrice ai principi costituzionali e sovranazionali.

  • CGUE sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22

    Richiamata per confermare la compatibilità della disciplina penale sulle false dichiarazioni relative alla residenza con i principi sovranazionali.

  • Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, Rv. 288230

    Richiamata come precedente recente che afferma la conformità della norma e la persistenza della rilevanza penale della falsa dichiarazione sulla precedente residenza, pur con il requisito dei cinque anni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto il profilo del fatto, quando il ricorso ripropone censure già esaminate dai giudici di merito e si limita a sollecitare una lettura più favorevole delle prove.
  • Nelle false dichiarazioni rese per l'accesso al reddito di cittadinanza, l'attestazione non veritiera del requisito della precedente residenza continua a integrare rilevanza penale se, al momento della domanda, il richiedente non possiede il periodo minimo richiesto di residenza nel territorio dello Stato.
  • L'errore sulla spettanza del beneficio in assenza dei requisiti non costituisce errore di fatto scusante, ma errore sulla legge penale o sulla disciplina integrativa del precetto, e pertanto non esclude il dolo ai sensi dell'art. 5 c.p., salvo ipotesi di inevitabilità non desumibili in presenza di norme chiare.
  • Quando il giudice di merito abbia escluso che l'aspirante beneficiario fosse stato adeguatamente informato dal soggetto incaricato della presentazione della domanda, la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere affermata se non vi è prova contraria idonea a escludere la consapevolezza della falsità dichiarativa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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