Sentenza del 27/02/2020 n. 279 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due avvisi di accertamento ICI relativi al 2010: il primo per omissione di dichiarazione relativa a quattro fabbricati collabenti (pretesa complessiva €20.731), il secondo per presunta infedeltà di denuncia relativa ad altri due fabbricati (pretesa complessiva €1.162). Contestazioni accessorie riguardavano il quantum calcolato dal Comune (uso di parametri OMI e determinazione della rendita) e una compensazione operata dal Comune di importo indicato negli atti (circa €862/€962) ritenuta illegittima dalla contribuente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Firenze, V Sezione, ha rigettato l'appello del Comune e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno rappresentata dalla sentenza della CTP di Siena 14/01/2019 n. 8 (che aveva già accertato la non imponibilità e la ruralità di quei medesimi immobili per le annualità 2012-2013), applicando l'effetto vincolante ex art. 2909 c.c. e constatando l'assenza di mutamenti di fatto tra i periodi. In via subordinata, ha affermato sui profili di merito che i fabbricati collabenti non potevano essere considerati aree edificabili (richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità), con conseguente inutilità di ogni controversia sul quantum. Sul punto della compensazione unilaterale il Collegio ha invece ritenuto infondato l'appello del Comune, condividendo l'applicazione dell'art. 1243 c.c.; ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Norme richiamate
Il giudicato esterno riconosciuto in favore del contribuente su elementi costitutivi di carattere stabile (qui: qualità/ruralità e non imponibilità dei fabbricati) vincola le parti e si estende ad altre annualità relative agli stessi beni, se non intervengono fatti che ne modifichino la situazione di fatto.
Applicato dal Collegio per escludere la legittimità della compensazione unilaterale operata dal Comune: la compensazione tra crediti non può essere effettuata in via autonoma senza i presupposti giuridici richiesti, per cui la detrazione unilaterale è illegittima nella fattispecie.
Cass. civ., sez. trib., 11/11/2015, n. 23032 (giurisprudenza citata)
Conferma il principio che il giudicato esterno relativo a qualità tendenzialmente permanenti del contribuente (es. qualità di imprenditore agricolo o ruralità di un immobile) si estende ad altre annualità e vincola i giudici successivi.
Cass. civ., sez. trib., 20/01/2016, n. 943 (giurisprudenza citata)
Ribadisce l'efficacia espansiva del giudicato esterno anche oltre l'autonomia dei periodi d'imposta quando siano in gioco elementi costitutivi stabili della fattispecie tributaria.
Cass. civ., sez. VI, 30/10/2017, n. 25774 (giurisprudenza citata)
Stabilisce che non può assumersi edificabilità dell'area quando sul fondo siano possibili unicamente interventi di risanamento conservativo dei fabbricati esistenti (quindi i fabbricati collabenti non rendono l'area edificabile ai fini Ici).
Cass. civ., sez. VI, 09/04/2018, n. 8621 e Cass. civ., sez. trib., 10/10/2019, n. 25516 (giurisprudenza citata)
Ulteriori pronunce richiamate a sostegno del principio secondo cui l'accertamento definitivo su fatti stabili vincola controversie successive e che il giudicato esterno non si applica agli elementi variabili o soggetti a modifiche intervenute tra periodi d'imposta.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in una controversia tributaria tra le stesse parti su elementi di fatto stabili (es. qualificazione di un immobile come rurale o non edificabile) ha efficacia vincolante anche per altre annualità relative agli stessi beni salvo prova di cambiamenti di fatto intervenuti tra i periodi.
- I fabbricati collabenti, quando siano tali da non consentire interventi di nuova edificazione ma solo risanamento conservativo, non trasformano l'area in area edificabile ai fini dell'ICI; pertanto l'imponibilità può essere esclusa.
- La ruralità ai fini ICI può essere riconosciuta sulla base della situazione di fatto (uso effettivo, destinazione, relazione con l'azienda agricola) anche se non corrispondente alla qualificazione catastale formale.
- Se un bene è dichiarato non imponibile, ogni contestazione sul quantum (calcolo della base imponibile o parametri OMI) diventa assorbita e non rilevante sul piano pratico.
- Le compensazioni operate dall'ente impositore devono avere fondamento giuridico: la detrazione/compensazione unilaterale di somme riconosciute al contribuente può essere impugnata e, in mancanza dei presupposti legali per la compensazione, è illegittima.
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