Sentenza n. 1158/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento: - del parere parzialmente sfavorevole ASPI/T2/2023/0001682/EU 28/04/2023 di Autostrade per l'Italia del 28 aprile 2023, con cui la Concessionaria ha espresso parere parzialmente negativo alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, con cambio di destinazione d'uso, di un fabbricato esistente posto all'interno della fascia di rispetto autostradale, in Comune di Osio Sopra (BG); - nonché di tutti gli atti preordinati, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, anche se non conosciuti, e – laddove occorrendo – della Circolare ANAS n. CDG-0086754-P del 16 giugno 2011 richiamata con il parere di Autostrade per l'Italia S.p.A. sopra citato, mai notificata e sconosciuta alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere parzialmente sfavorevole della concessionaria autostradale alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, con cambio di destinazione d’uso, di un fabbricato situato nella fascia di rispetto autostradale
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il parere parzialmente sfavorevole espresso da Autostrade per l’Italia S.p.A. in relazione a interventi edilizi su un fabbricato sito nel Comune di Osio Sopra, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi e, ove occorrente, una circolare ANAS richiamata nel parere. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta anche dalle parti costituite, che hanno espressamente accettato la rinuncia e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia agli atti, rilevando che il difensore del ricorrente era già munito di procura per rinunciare al giudizio e che tutte le parti costituite avevano accettato la rinuncia, senza opporsi alla prosecuzione. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia agli atti ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, comma 9, c.p.a. In considerazione della richiesta concorde delle parti, ha compensato integralmente le spese e le competenze di causa.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio deve essere dichiarato estinto
La rinuncia agli atti determina l’estinzione del giudizio, salvo il caso in cui le parti interessate alla prosecuzione vi si oppongano.
il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle
La regola della condanna del rinunciante alle spese può essere derogata dal giudice, che può compensarle in presenza di giusti motivi.
art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano
L’estinzione conseguente alla rinuncia non opera se una parte interessata alla prosecuzione si oppone.
l’estinzione viene dichiarata con sentenza se si verifica o venga accertata all’udienza di discussione
Quando la rinuncia e la conseguente estinzione sono verificate all’udienza di discussione, l’estinzione è dichiarata con sentenza.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo, validamente manifestata dal ricorrente e non ostacolata dall’opposizione di parti interessate alla prosecuzione, comporta la dichiarazione di estinzione del processo.
- La procura conferita al difensore può comprendere espressamente il potere di rinunciare agli atti del giudizio; verificata tale procura, la rinuncia è processualmente efficace.
- In caso di rinuncia agli atti, il giudice può compensare integralmente le spese, derogando alla regola della loro imputazione al rinunciante, quando sussistano giusti motivi, tra cui la richiesta concorde delle parti costituite.
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