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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19183/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva affermato la sua responsabilità per il concorso nella realizzazione di una tentata rapina aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze processuali e contestando la valorizzazione delle intercettazioni ambientali, dalle quali i giudici di merito avevano desunto un contributo materiale e morale al reato. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e a riproporre censure già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua e logica, fondata anche sul contenuto delle intercettazioni ambientali. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato correttamente motivato dall'assenza di elementi positivamente valorizzabili e dalla presenza di un precedente penale a carico della ricorrente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valorizzabili e risulti un precedente penale a carico dell'imputata; la relativa valutazione è coerente se sorretta da motivazione logica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ponderazione delle risultanze già esaminate dai giudici di merito.
  • Le censure che si risolvono nella mera reiterazione dei motivi d'appello, quando questi siano stati congruamente e logicamente disattesi, sono inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti penali, purché la motivazione sia non manifestamente illogica.
  • Le intercettazioni ambientali possono costituire base motivazionale idonea a desumere il contributo materiale e morale del concorrente nel reato, se adeguatamente valutate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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