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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43230/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Torino del 15/05/2018. I motivi dedotti in cassazione erano: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 629-bis c.p.p. e delle modalità di presentazione delle istanze (richiamando anche artt. 582 e 583 c.p.p. e l'art. 24, comma 6-quinquies, del d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020), con argomentazione che la trasmissione tramite raccomandata/PEC debba ritenersi idonea; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 175 c.p.p. per aver negato la restituzione dei termini, in ragione delle difficoltà di comunicazione del detenuto durante la detenzione all'estero e per le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria che avrebbero impedito il rilascio di procura al difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del giudice a quo che ha evidenziato: (a) l'istanza di rescissione era pervenuta alla Cancelleria mediante lettera raccomandata, modalità non ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità che esclude il servizio postale ordinario per questo tipo di impugnazione; (b) la precedente trasmissione tramite PEC, sebbene firmata digitalmente, era viziata perché gli allegati non erano firmati digitalmente per conformità all'originale; (c) il termine per proporre l'istanza decorreva dalla data di notifica del mandato di arresto europeo (10/03/2021), che riportava gli elementi del procedimento e la sentenza irrevocabile, e non dalla data di effettivo arrivo in Italia (13/10/2021), per cui l'istanza era tardiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Regola la rescissione del giudicato; la Corte ha interpretato che le modalità formali di proposizione dell'istanza devono rispettare i requisiti di legge e tecnici (es. conformità e firma digitale degli allegati) e non possono essere surrogate dalla raccomandata ordinaria quando la giurisprudenza esclude tale mezzo

  • art. 175 c.p.p.

    Riguarda la restituzione dei termini; la Corte ha ritenuto che le difficoltà di comunicazione durante la detenzione all'estero e le limitazioni dovute alla pandemia non costituiscono automaticamente titolo per la restituzione, salvo prova compiuta dell'impossibilità assoluta di agire nei termini

  • artt. 582 e 583 c.p.p.

    Norme sulla presentazione e formalità degli atti processuali inoltrate al giudice; la Corte ha richiamato la necessità del rispetto delle modalità formali previste per l'impugnazione

  • art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Disposizione emergenziale che ha incentivato l'uso di strumenti telematici (PEC); la Corte ha rilevato che la PEC è idonea quando osserva i requisiti tecnici (firma digitale e conformità degli allegati), ma non può essere estesa per giustificare l'uso della raccomandata ordinaria

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 45851 del 27/05/2016 (Mitkova, Rv. 268447)

    Precedente che ha escluso l'ammissibilità di impugnazioni straordinarie presentate tramite servizio postale ordinario; richiamato dalla Corte per negare efficacia alla raccomandata come mezzo idoneo per la rescissione del giudicato

Massime di principio

  • La trasmissione di impugnazioni che richiedono formalità particolari non può essere effettuata mediante servizio postale ordinario (raccomandata) quando la giurisprudenza richiede mezzi idonei a garantire autenticità e conformità degli allegati
  • La PEC è strumento idoneo per trasmettere atti processuali solo se rispettati i requisiti tecnici: firma digitale e firma degli allegati per conformità all'originale
  • Il termine per proporre la rescissione del giudicato decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto processuale (es. notifica del mandato di arresto europeo) che contiene gli elementi essenziali della condanna, non dalla data di arrivo materiale del soggetto in Italia
  • Le difficoltà di comunicazione dovute alla detenzione all'estero o a misure di quarantena non determinano automaticamente la restituzione dei termini ex art. 175 c.p.p.; occorre prova dell'impossibilità assoluta di agire nei termini
  • Un ricorso inammissibile comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese e, se previsto, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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